RU 2000 2433
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
(OETV)
Modifica del 6 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 3 lett. f
Per i testi legislativi sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
f. OPEBT per l'ordinanza del 9 aprile 19972 sui prodotti elettrici a bassa tensione;
Art. 3a Validità degli atti normativi internazionali contrastanti
Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti.
Art. 7 cpv.2
Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico del dispositivo d’appoggio e il carico della sella d’appoggio di un rimorchio agganciato.
Art. 8 cpv.1 secondo periodo e cpv.2 secondo periodo
Abrogati
Art. 9 cpv. 1- 3
Concerne soltanto il testo francese.
Concerne soltanto il testo francese.
I «veicoli cingolati» sono veicoli che si muovono mediante cingoli.
Art. 18 lett. a
Sono «ciclomotori»:
a. i veicoli ad un posto aventi una velocità massima per la loro costruzione di 30 km/h a rodaggio avvenuto su strada piana e una cilindrata massima di 50 cm3 per motori a combustione interna:
Art. 20 cpv.2 lett. c
I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi:
c. i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d’abitazione;
Art. 24 cpv.2
I velocipedi per bambini e le carrozzelle senza motore per invalidi, spinte da un accompagnatore o spostate dall’invalido stesso, non sono considerati velocipedi.
Capitolo 5 Veicoli speciali
Art. 25 Definizione
I «veicoli speciali» sono veicoli che, per l’uso speciale al quale sono destinati o per altri motivi imperativi, non possono soddisfare le prescrizioni concernenti le dimensioni, il peso o le condizioni del percorso circolare.
I veicoli speciali vengono ammessi soltanto nella misura in cui una deroga dalle prescrizioni è necessaria e la sicurezza stradale non viene pregiudicata.
Il rilascio di permessi per l’impiego di veicoli speciali si fonda sugli articoli 78-85 ONC.
Art. 26 Veicoli cingolati
I veicoli cingolati sono considerati veicoli speciali.
Sono eccettuati i carri a mano provvisti di motore e i monoassi con cingoli che sono guidati da una persona a piedi e non trainano rimorchi.
Art. 27 Veicoli agricoli con larghezza eccessiva
I veicoli agricoli con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli speciali se figurano nell’allegato 3.
I seguenti veicoli agricoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali:
a. i veicoli a motore agricoli con accessori indispensabili montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,50 m;
i veicoli a motore agricoli con le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia montate temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m;
i rimorchi agricoli con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori montati temporaneamente fino alla larghezza del veicolo trattore.
Art. 28 Altri veicoli con larghezza eccessiva
I seguenti veicoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli speciali:
i veicoli con i necessari accessori montati temporaneamente di una larghezza fino a 3,50 m o con i necessari dispositivi sgombraneve montati temporaneamente;
i trattori industriali immatricolati con una velocità massima fino a 40 km/h e carri con motore che per le corse in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia fino a una larghezza di 3,00 m;
i rimorchi industriali immatricolati che per le corse in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola (art. 87 ONC) hanno montato temporaneamente le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli accessori fino alla larghezza del veicolo trattore.
Art. 32 cpv.2
Questa delega può estendersi ad autoveicoli leggeri, rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, motoveicoli, motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore.
Art. 34 cpv.2 periodo introduttivo, lett. i- k e 2bis
Il detentore deve notificare all'autorità di immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L'esame concerne segnatamente:
la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata;
il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza);
tutte le altre modifiche importanti.
Sono esonerati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo d’esame i veicoli giusta gli articoli 27 capoverso2 e 28 come anche i veicoli che temporaneamente presentano la medesima attrezzatura senza superare la larghezza ammessa.
Art. 38 cpv.1 lett. m e cpv. 1bis lett. f
La lunghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:
m. piattaforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non superano 0,20 m in stato di marcia, nella misura in cui la capacità di carico non sia aumentata;
La larghezza del veicolo è misurata sulle parti fisse più esterne del veicolo, esclusi però:
f. piatteforme elevatrici, rampe di carico e dispositivi analoghi che non superano1 cm da ciascun lato in stato di funzionamento per i veicoli delle cate-
Art. 41 cpv. 4 e 5 primo periodo
L’espressione «DATEC» è sostituita con «USTRA».
Art. 42 cpv. 3
L’espressione «DATEC» è sostituita con «USTRA».
Art. 44 cpv. 3
Per i veicoli che non dispongono di un’approvazione del tipo CE è sufficiente una targhetta recante il nome del costruttore o il marchio di fabbrica, il numero del telaio e, per gli autoveicoli e i loro rimorchi, il peso garantito e la portata dei singoli assi.
Art. 50 cpv. 3
Abrogato
Art. 52 cpv. 5
I motori a propulsione e i loro dispositivi di scappamento devono adempiere le prescrizioni concernenti il fumo, i gas di scarico e la riconduzione dei gas provenienti dal carter giusta l'allegato 5. Il numero 211a di detto allegato si applica anche ai motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro che non servono alla propulsione del veicolo.
Art. 58 cpv. 6
La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cerchioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come stabilito in particolare nelle disposizioni dei regolamenti ECE n. 30 (veicoli a motore e loro rimorchi) e ECE n. 54 (veicoli utilitari e loro rimorchi), del capitolo 1 della direttiva n. 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come anche nelle norme dell’ETRTO. Il costruttore, la capacità di carico e l’indice di velocità devono essere marcati in modo indelebile sugli pneumatici. Per gli pneumatici fuori norma, per pneumatici o combinazioni cerchioni-pneumatici deroganti alle norme e per gli pneumatici il cui impiego non corrisponde all’identificazione, è necessaria la garanzia del costruttore dello pneumatico. In siffatto caso, gli pneumatici (marca, tipo, dimensione, eventuale identificazione derogante e le necessarie esigenze) devono essere iscritti nella licenza di circolazione.
Art. 62 cpv.1
Gli pneumatici spikes possono essere usati soltanto su autoveicoli leggeri, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nonché sui rimorchi da essi trainati e soltanto nel periodo che va dal 1° novembre al 30 aprile.
Art. 69 cpv.2
Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli delle classi M1 fino a 3,50 t e O1 possono recare strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi per evidenziare i propri profili conformemente al regolamento ECE n. 104.
Art. 76 cpv.2 terzo periodo
... Se il faro fendinebbia di coda è unico, deve essere fissato sulla metà sinistra o al centro della parte posteriore del veicolo.
Art. 78 cpv.2
Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l'identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Esse devono potere essere attivate mediante dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante giusta il capoverso1 oppure indipendentemente dal medesimo. Una lampadina-spia deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione. Il dispositivo deve emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell’allegato 10.
Art. 91 cpv. 4 lett. a
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 101 cpv.2
Alla costruzione e all’installazione del registratore di fine percorso si applica per analogia il regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Collaudo, esame successivo e riparazione di registratori di fine percorso si fondano sull'articolo 102.
Art. 106 cpv.1 secondo periodo
… Per i veicoli della classe M
con destinazione specifica, i disciplinamenti speciali sono contenuti nell’allegato XI della direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Art. 109 cpv. 4
Gli autoveicoli larghi più di2,10 m devono essere muniti di almeno due luci di ingombro anteriori e posteriori.
Art. 110 cpv.1 lett. b, c e h, cpv.2 lett. f come anche cpv. 3 lett. a
Sono ammessi i seguenti dispositivi d'illuminazione supplementari:
dietro: 1. due luci d’ingombro, 2. una o due luci di retromarcia, 3. uno o due fari fendinebbia di coda 4. una luce supplementare di fermata (art. 75 cpv. 4) o due luci supplementari di fermata disposte in alto (non si applica l’allegato 10 n. 322), 5. due indicatori di direzione lampeggianti supplementari disposti in alto (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322); 6. due luci supplementari di coda disposte in alto, se non sono disponibili luci di ingombro corrispondenti (non si applica l’allegato 10 n. 21 e 322);
catarifrangenti visibili lateralmente come anche luci di ingombro laterali; queste possono lampeggiare insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti per i veicoli lunghi fino a 6 m, se corrispondono allo schema V del numero 51 dell’allegato 10;
luci di avvertimento lampeggianti per l'identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltate verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2);
Per alcune categorie di autoveicoli sono inoltre ammessi:
f. sui veicoli delle classi M2, M3, N2 e N3 , oltre alle luci di retromarcia uno o due fari fendinebbia rivolti verso dietro se questi sono inseriti come le luci di retromarcia e possono essere azionati con un interruttore separato.
Con il permesso dell'autorità d'immatricolazione, iscritto nella licenza di circolazione, sono inoltre ammessi:
a. Concerne soltanto il testo francese.
Art. 118a cpv.1
Ai trattori agricoli la cui velocità massima non supera 40 km/h si applicano, oltre alle agevolazioni dell’articolo 118, anche quelle dell’articolo 119 lettere a, d-g, i, k e p.
Art. 119 lett. q
Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:
q. non sono necessarie le pareti trasversali (art. 125 cpv. 1).
Art. 121 cpv.1
I furgoncini e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l'allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari.
Art. 122 cpv.1 secondo e terzo periodo
… Nei veicoli con posti in piedi, al conducente deve sempre essere garantita, durante il viaggio, la visuale libera in un angolo di 90° verso destra e verso sinistra. Se necessario per motivi d’esercizio vanno montate separazioni o dispositivi analoghi.
Art. 139 cpv.2
Non si applicano le esigenze poste nell’articolo 66 capoverso2 secondo periodo alla carrozzeria e ai parafanghi.
Art. 144 cpv. 6 primo e terzo periodo
Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. … Terzo periodo: concerne soltanto il testo francese.
Art. 159 terzo periodo
… Possono essere montate una o due luci di retromarcia.
Art. 161 cpv. 1bis secondo periodo
… È ammessa una tolleranza di 3 km/h.
Art. 163 cpv. 4 e 5 lett. b
I veicoli trattori con un carico rimorchiabile autorizzato di oltre 6,00 t devono essere muniti di un raccordo per il sistema del freno continuo del rimorchio dipendente dal freno di servizio del veicolo trattore (art. 208).
Per i freni di rimorchio idraulici vigono le seguenti esigenze:
b. per una frenata del 30 per cento, al raccordo la pressione deve raggiungere 100 bar ± 15 bar (10 000 kPa ± 1500 kPa). La pressione massima deve essere compresa tra 130 bar (13 000 kPa) e 150 bar (15 000 kPa).
Art. 164 cpv. 3
Il capoverso2 non si applica ai veicoli trasformati (ad es. automobili e autocarri ecc.) con cabina d'origine nonché ai veicoli piccoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi suppletivi e conducente.
Art. 165 cpv.2
Sui veicoli a motore agricoli, predisposti davanti per il trasporto di attrezzi suppletivi, sono ammessi due fari a luce anabbagliante supplementari ad un'altezza massima di 3,00 m, nella misura in cui contemporaneamente è possibile accendere soltanto un paio di fari a luce anabbagliante.
Art. 166 cpv. 4 primo periodo
I dispositivi d'agganciamento a perno (ganci a campana) su veicoli trattori agricoli con un carico rimorchiato autorizzato di oltre 6,00 t devono potere girare per almeno 90° da ciascun lato dell'asse longitudinale. …
Art. 175 cpv. 1bis e 2
Per i ciclomotori con dispositivo di propulsione elettrica, una potenza continua massima di 0,50 kW e una velocità massima per la loro costruzione di 20 km/h in esercizio puramente elettrico vigono le seguenti agevolazioni:
è ammesso un cambio multiplo (art. 177 cpv. 1). La sua taratura deve essere tale che la velocità massima possa essere raggiunta soltanto con la marcia più alta;
sono ammesse più di due ruote (art. 177 cpv. 4);
non sono necessari: azionamento a pedali (art. 177 cpv. 3), parafanghi (art. 178 cpv. 1), sedile per il conducente (art. 178 cpv. 3), cavalletto (art. 179 cpv. 2) e specchio retrovisore (art. 181 cpv. 1);
non si applicano le disposizioni sul diametro minimo della ruota motrice (art. 177 cpv. 5) e sull’altezza del manubrio (art. 178 cpv. 2);
è sufficiente un dispositivo d’illuminazione per velocipedi fissato stabilmente giusta l’articolo 216 capoversi1 e 2. Non è necessario un catarifrangente davanti.
Le carrozzelle per invalidi possono avere più di due ruote (art. 177 cpv. 4); si applicano per analogia le rimanenti prescrizioni concernenti gli altri ciclomotori.
Art. 176 cpv.1 terzo periodo
… Per i veicoli con motore elettrico la potenza continua può raggiungere al massimo 0,90 kW; si applicano inoltre le esigenze dell’articolo 51.
Art. 177 cpv.2 e 4
Abrogato
I ciclomotori devono essere muniti di due ruote. Queste possono essere munite di molle di sospensione.
Art. 179 cpv.2 primo periodo
I ciclomotori devono essere muniti di un cavalletto centrale. …
Art. 180 cpv. 4 primo periodo
Per i velocipedi sui quali è applicato successivamente un motore ausiliario senza una dinamo è sufficiente un dispositivo d'illuminazione fissato stabilmente giusta l'articolo 216 capoversi1 e 2. …
Art. 181 cpv.1
I ciclomotori devono essere muniti esternamente a sinistra di uno specchio retrovisore con una superficie minima di 50 cm2.
Art. 183 cpv.1 lett. a
Abrogata
Art. 184 cpv.2 secondo periodo
… In tal caso il carico d'appoggio massimo autorizzato può raggiungere fino al
per cento del peso totale del rimorchio, per i rimorchi agricoli però al massimo fino a 3,00 t.
Art. 192 cpv.1 lett. a e 2
Sui rimorchi devono essere applicati stabilmente le luci e i catarifrangenti seguenti:
a. visibili davanti: due catarifrangenti sulla parte anteriore del veicolo e, se la larghezza del veicolo supera1,60 m, due luci di posizione;
I rimorchi la cui larghezza supera2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente.
Art. 193 cpv.1 lett. a, k e n-q
Sono autorizzati i seguenti dispositivi complementari:
due luci di fermata e due luci di posizione, se non sono prescritte, come anche due luci di ingombro visibili davanti e due visibili dietro nonché luci di ingombro laterali;
luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2);
una luce di fermata supplementare (art. 75 cpv. 4) o due luci di fermata supplementari collocate in alto (l’allegato 10 n. 322 non è applicabile);
due indicatori supplementari di direzione lampeggianti collocati in alto (l’allegato 10 n. 21 e 322 non è applicabile);
due luci di coda supplementari collocate in alto, se non sono montate le luci di ingombro corrispondenti (i n. 21 e 322 dell’allegato 10 non sono applicabili); q per i veicoli delle classi O2, O3 e O4, oltre alle luci di retromarcia, una o due luci fendinebbia visibili posteriormente, se sono accese e possono essere accese separatamente come le luci di retromarcia.
Art. 195 cpv. 5 primo periodo
Per i rimorchi con velocità massima limitata e per i rimorchi che possono essere trainati soltanto da veicoli trattori con velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. …
Art. 197 cpv. 4 primo periodo
Il freno di stazionamento, il sostegno, le luci di posizione e i catarifrangenti anteriori non sono necessari. ...
Art. 198 cpv.2
I rimorchi trainati da motoleggere e quadricicli leggeri a motore non necessitano di luce per illuminare la targa.
Art. 206 cpv.2 secondo periodo
... È fatto salvo l’articolo 207 capoverso 5.
Art. 207 cpv.2 e 5
Sulla targhetta del costruttore (art. 44 cpv. 3), oltre alle altre indicazioni deve essere iscritto anche l'anno di costruzione.
I rimorchi che adempiono tutte le prescrizioni per i rimorchi agricoli possono essere ammessi, con la pertinente velocità massima limitata e la pertinente identificazione, anche come rimorchi industriali a condizione che vengano trainati soltanto da veicoli trattori con una velocità massima di 45 km/h.
Art. 209 Titolo e cpv. 6 Illuminazione, timone del rimorchio, dispositivo di agganciamento e altre esigenze
Ai rimorchi agricoli con una velocità massima di 40 km/h si applicano inoltre le agevolazioni dell’articolo 119 lettere d, g e q.
Art. 216 cpv.1 primo periodo
Se è necessario un dispositivo d’illuminazione giusta l’articolo 30 capoverso 1 ONC, i velocipedi devono essere muniti di una luce illuminante non abbagliante, davanti bianca e dietro rossa. ...
Art. 222b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 settembre 2000
La direttiva n. 71/320/CEE relativa alla frenatura di cui agli articoli 103 e 189 nonché nell’allegato 7 si applica, nel tenore della direttiva n. 98/12/CE ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.
Le disposizioni dell’articolo 44 capoverso 3 riguardante la targhetta del costruttore, dell’articolo 109 capoverso 4 e dell’articolo 192 capoverso2 sul collocamento delle luci di ingombro, si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001, come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° gennaio 2002.
Le disposizioni dell’articolo 118a capoverso1 concernente le luci di fermata sui trattori agricoli e del numero 51 dello schema I dell’allegato 10 (fari, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti) sull’angolo di visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti si applicano ai veicoli importati o costruiti a contare dal 1° gennaio 2001.
Le disposizioni dell’articolo 161 capoverso 1bis sulla tolleranza della velocità massima si applicano ai veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° ottobre 2004 come anche per la prima immatricolazione dei veicoli importati o costruiti a contare dal 1° ottobre 2005.
Per l’applicazione dei disciplinamenti internazionali di cui nell’allegato2 vigono – nella misura in cui nelle presenti disposizioni transitorie non siano previsti altri termini – le disposizioni transitorie contenute nei rispettivi disciplinamenti, dove per l’immatricolazione fa stato il momento dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
I veicoli a motore agricoli già in circolazione che superano la larghezza di2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati, devono essere ammessi come veicoli speciali fino al 30 settembre 2001 (allegato 3 n. 311).
Il numero 211a dell’allegato 5 (fumo e gas di scarico) si applica a motori usati nei o sui veicoli sottoposti per la prima volta all’esame del tipo a contare dal 1° gennaio 2001 come anche per la prima immatricolazione di veicoli importati o costruiti in Svizzera a contare dal 1° ottobre 2001.
II
Gli allegati 2-5, 7, 10 e 12 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2000.
6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 2
Titolo,
Art. N. 11 (Direttive della CE n. 70/156/CEE, 70/157/CEE, 70/220/CEE, 70/221/CEE,
70/311/CEE, 70/387/CEE, 71/320/CEE, 74/60/CEE, 74/483/CEE, 76/757/CEE, 76/759/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 80/1268/CEE, 80/1269/CEE, 88/77/CEE, 92/114/CEE, 96/79/CE, 98/61/CE e 2000/40/CE)
Art. N. 12 (Normativa CE n. 3821/85/EWG)
Art. N. 13 (Regolamenti ECE n. 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30,
33, 36, 37, 43, 44, 48, 49, 51, 54, 67, 69, 70, 79, 80, 83, 90, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Art. N. 21 (Direttive della CE n. 74/150/CEE, 74/152/CEE, 75/322/CEE, 76/763/CEE,
77/311/CEE, 77/536/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/533/CEE, 79/622/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE e 89/173/CEE)
Art. N. 22 (Regolamenti ECE n. 4, 6, 10, 19, 43, 69, 96 e 106)
Art. N. 31 (Direttive della CE n. 92/61/CEE, 93/32/CEE, 93/33/CEE, 93/34/CEE,
93/94/CEE, 97/24/CE capitolo 8 e 9 come anche 2000/7/CE)
Art. N. 32 (Regolamenti ECE n. 10, 16, 19, 22, 30, 37, 38, 39, 41, 53, 54, 75, 88 e 92)
Art. N. 412 (Regolamenti ECE n. 22 e 74)
Art. N. 42
Elenco delle prescrizioni estere e internazionali riconosciute
Direttive della CE 70/156/CEE Direttiva n. 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 42 del 23.2.1970, pag.1, modificata dalle direttive: … … 98/14/CE (GU n. L 91 del 25.3.1998, pag. 1) (GU n. L 59 del 4.3.2000, pag. 22) 98/91/CE (GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25) 2000/40/CE (GU n. L 203 del 10.8.2000, pag. 9) 70/157/CEE Direttiva n. 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, con- ECE-R 51 cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 59 membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;
GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle direttive: ... ... 1999/101/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 41) 70/220/CEE Direttiva n. 70/220 del Consiglio, del 20 marzo 1970, con- ECE-R 83 membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag.1, modificata dalle direttive: … … 98/69/CE (GU n. L 350 del 28.12.1998, pag. 1) (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 31) (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 32/ Concerne soltanto il testo francese ) 98/77/CE (GU n. L 286 del 23.10.1998, pag. 34) 1999/102/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 43) 70/221/CEE Direttiva n. 70/221 del Consiglio, del 20 marzo 1970, con- ECE-R 58 membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 23, modificata dalle direttive: … … 2000/8/CE (GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 7) 70/311/CEE Direttiva n. 70/311 del Consiglio, dell’8 giugno 1970, con- ECE-R 79 membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 133 del 18.6.1970, pag. 10, corretta da GU n. L 196 del 3.9.1970, pag. 14, modificata dalle direttive: … … 1999/7/CE (GU n. L 40 del 13.2.1999, pag. 36) 70/387/CEE Direttiva n. 70/387 del Consiglio, del 27 luglio 1970, con- ECE-R 11 membri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 176 del 10.8.1970, pag. 5, modificata dalla direttiva: 98/90/CE (GU n. L 337 del 12.12.1998, pag. 29) 71/320/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. 74/60/CEE Direttiva n. 74/60 del Consiglio, del 17 dicembre 1973, con- ECE-R 21 membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore; GU n. L 38 del 11.2.1974, pag.2, modificata dalla direttiva: … … 74/483/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. ECE-R 26 76/757/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. ECE-R 3 76/759/CEE Direttiva n. 76/759 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 6 agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 71, modificata dalle direttive: … … 1999/15/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 14) 76/761/CEE Direttiva n.
76/761 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 1 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ECE-R 5 ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di proiettori ECE-R 8 abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle ECE-R 20 lampade ad incandescenza per tali proiettori ECE-R 31 GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 96, modificata dalle diretti- ECE-R 37 ve: ECE-R 98 … … ECE-R 99 1999/17/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 45) 76/762/CEE Direttiva n. 76/762 del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ECE-R 19 ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore nonché alle lampade per tali proiettori; GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 122, modificata dalle direttive: … … 1999/18/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 82) 77/538/CEE Direttiva n. 77/538 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 38 ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 60, corretta da GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 11, modificata dalle direttive: … … 1999/14/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 1) 77/540/CEE Direttiva n. 77/540 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 77 alle luci di stazionamento dei veicoli a motore: GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 83, corretta da GU n. L 284 del 10.10.1978, pag. 12, modificata dalle direttive: … … 1999/16/CE (GU n. L 97 del 12.4.1999, pag. 33) 77/541/CEE Direttiva n. 77/541 del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ECE-R 16 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ECE-R 44 alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag. 95, modificata dalle direttive: … … 2000/3/CE (GU n. L 53 del 25.2.2000, pag. 1) 80/1268/CEE Direttiva n. 80/1268 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relative al consumo di carburante dei veicoli a motore;
GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 36, modificata dalle direttive: … … 1999/100/CE (GU n. L 334 del 28.12.1999, pag. 36) 80/1269/CEE Direttiva n. 80/1269 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, ECE-R 85 relative alla potenza dei motori degli autoveicoli: GU n. L 375 del 31.12.1980, pag. 46, modificata dalle direttive: … … 1999/99/CE (Gu n. L 334 del 28.12.1999, pag. 32) 88/77/CEE Direttiva n. 88/77 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, con- ECE-R 49 membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad acce nsione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli: GU n. L 36 del 9.2.1988, pag. 33, modificata dalle direttive: … … 1999/96/CE (GU n. L 44 del 6.2.2000, pag. 1) 92/114/CEE Concerne soltanto il testo francese. 96/79/CE Direttiva n. 96/79 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 94 del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale; GU n. L 18 del 21.1.1997, pag. 7, corretta da GU n. L 83 del 25.3.1997, pag. 23, modificata dalla direttiva: 1999/98/CE (GU n. L 9 del 13.1.2000, pag. 14) 98/91/CE Direttiva n. 98/91 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, riguardante i veicoli a motore ei i loro rimorchi destinati al trasporte di merci pericolose su strada; GU n. L 11 del 16.1.1999, pag. 25 2000/40/CE Direttiva n. 2000/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, ECE-R 93 del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori die veicoli a motore; GU n° L 203 del 10.8.2000, pag. 9
EG Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada Regolamento Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche 3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU n. L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: … … … Regolamento 2135/98/CEE (GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1)
Regolamenti ECE ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 76/760/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclusi); … Emend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 … ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizio- 76/759/CEE ni uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
… Emend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 … ECE-R 8 Regolamento ECE n. 8 del 15 novembre 1967 sulle condizioni 76/761/CEE uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 e/o H8) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; … Emend. 04 / Compl. 10 04.02.1999 … ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 72/245/CEE quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai veicoli motore; … Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 … ECE-R 12 Regolamento ECE n. 12 del 1° giugno 1969 sulle condi- 74/297/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente del veicolo dallo sterzo in caso di urti per incidente; … Emend. 03 / Compl. 3 23.03.2000 … ECE-R 13 Regolamento ECE n. 13 del 1° giugno 1970 sulle condi- 71/320/CEE concerne i freni; … Emend. 09 / Compl. 4 04.02.1999 Emend. 09 / Compl. 2 / Corr. 2 11.11.1998 … ECE-R 13-H Regolamento ECE n. 13-H dell’11 maggio 1998 sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli speciali per quanto concerne i freni; Emend. 00 / Corr. 1 23.06.1999 ECE-R 14 Regolamento ECE n. 14 del 1° aprile 1970 sulle condizioni 76/115/CEE quanto concerne gli ancoraggi delle cinture di sicurezza;
… Emend. 05 04.02.1999 … ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 77/541/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore;
… Emend. 04 / Compl. 8 04.02.1999 Emend. 04 / Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 17 Regolamento ECE n. 17 del 1° dicembre 1970 sulle condi- 74/408/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto 78/932/CEE concerne la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; … Emend. 06 / Corr. 1 10.03.1999 Emend. 07 / Compl. 1 17.11.1999 Emend. 07 / Compl. 2 13.01.2000 … ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizio- 76/762/CEE ni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; … Emend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 26 Regolamento ECE n. 26 del 1° luglio 1972 sulle condizioni 74/483/CEE uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne; … Emend. 02 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 27 Regolamento ECE n. 27 del 15 settembre 1972 sulle con- 74/483/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli d’avvertimento; Emend. 011) 11.09.1973 Emend. 02 1) 01.07.1977 Emend. 031) 03.03.1985 Emend. 03 / Corr. 11) 11.09.1992 Emend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 1)Rev.1 del 18.1.1998 ECE-R 29 Regolamento ECE n. 29 del 15 giugno 1974 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli industriali; … Emend. 02 27.02.1999 ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condizioni 92/23/CEE uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; … Emend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 … ECE-R 33 Regolamento ECE n. 33 del 1° luglio 1975 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; … Emend. 00 / Compl. 1 17.11.1999 … ECE-R 36 Regolamento ECE n. 36 del 1° marzo 1976 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la costruzione di autobus; … Emend. 03 / Compl. 1 / Corr. 1 12.11.1998 Rev. 1 / Corr. 3 10.03.1999 Emend. 03 / Compl. 3 06.07.2000 … ECE-R 37 Regolamento ECE n.
37 del 1° febbraio 1978 sulle condi- 76/761/CEE zioni uniformi per l’omologazione delle lampade utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; … Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Emend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Emend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 … ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 92/22/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e dei materiali d’invetriatura; … Emend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Emend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 … ECE-R 44 Regolamento ECE n. 44 del 1° febbraio 1981 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli a bordo dei veicoli a motore; … Emend. 02 / Compl. 4 1) 26.01.1994 Emend. 031) 12.09.1995 Emend. 03 / Corr. 1 1) 10.03.1995 Emend. 03 / Corr. 2 1) 12.03.1997 Emend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 Emend. 03 / Corr. 3 1) 05.11.1997 Emend. 03 / Compl. 2 18.11.1999 1)Rev.1 del 5.6.1998 ECE-R 48 Regolamento ECE n. 48 del 1° gennaio 1982 sulle condi- 76/756/CEE concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; … Emend. 02 27.02.1999 Emend. 02 / Compl. 1 18.11.1999 Emend. 02 / Compl. 2 06.07.2000 … ECE-R 49 Regolamento ECE n. 49 del 15 aprile 1982 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di motori diesel e dei veicoli equipaggiati con motore diesel per quanto concerne l’emissione di gas inquinanti prodotti dal motore;
… Emend. 02 / Compl. 1 / Corr. 2 12.11.1998 Emend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 12.11.1998 … ECE-R 51 Regolamento ECE n. 51 del 15 luglio 1982 sulle condizio- 70/157/CEE ni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro; … Emend. 02 / Corr. 2 11.03.1998 Emend. 02 / Compl. 2 07.02.1999 Emend. 02 / Compl. 3 17.11.1999 … ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condizio- 92/23/CEE ni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli utilitari e loro rimorchi; … Emend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 … ECE-R 67 Regolamento ECE n. 67 del 1° giugno 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di equipaggiamenti speciali di veicoli a motore che impiegano gas liquidi nel loro sistema di propulsione; Emend. 01 / Corr. 1 10.11.1999 Emend. 01 13.11.1999 ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; … ECE-R 70 Regolamento ECE n. 70 del 15 maggio 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; … Emend. 01 / Compl. 2 07.02.1999 ECE-R 79 Regolamento ECE n. 79 del 1° dicembre 1988 sulle condi- 70/311/CEE zioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di sterzo;
… … ECE-R 80 Regolamento ECE n. 80 del 23 febbraio 1989 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi; … Emend. 01 / Compl. 1 06.02.1999 … ECE-R 83 Regolamento ECE n. 83 del 5 novembre 1989 sulle condi- 70/220/CEE concerne l’emissione di gas inquinanti corrispondentemente alle esigenze del motore in quanto a carburante; … Emend. 03 / Compl. 1 /Corr. 1 23.06.1999 Emend. 04 13.11.1999 Emend. 04 / Corr. 1 10.11.1999 … ECE-R 90 Regolamento ECE n. 90 del 1° novembre 1992 sulle con- 71/320/CEE dizioni uniformi per l’omologazione delle guarnizioni dei freni accoppiabili di ricambio per i veicoli a motore e i loro rimorchi; … Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 2 11.03.1998 Emend. 01 / Compl. 2 / Corr. 3 10.03.1999 Emend. 01 / Compl. 3 13.11.1999 ECE-R 93 Regolamento ECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle con- 2000/40/CE dizioni uniformi per l’omologazione di: … ECE-R 95 Regolamento ECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle condizio- 96/27/CE ni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e
Art. N 1 ) per quanto concerne la protezione degli occupanti in
caso di collisione laterale; … Emend. 01 / Compl.1 14.11.1999 ECE-R 97 Regolamento ECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle condi- 74/61/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); … Emend. 01 13.01.2000 ECE-R 100 Regolamento ECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; Emend. 00 / Corr. 1 28.06.1996 ECE-R 101 Regolamento ECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1 per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e
Art. N 1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per
quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia; … Emend. 00 / Compl. 3 05.02.2000 ECE-R 103 Regolamento ECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore; Emend. 00 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 104 Regolamento ECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi ECE-R 105 Regolamento ECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; Emend. 01 13.01.2000 ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; ECE-R 107 Regolamento ECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; Emend. 00 / Corr. 1 12.11.1998 ECE-R 108 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi; Emend. 00 / Corr. 1 10.03.1999 ECE-R 109 Regolamento ECE n. 108 del 23 giugno 1998 sulle condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi; Emend. 00 / Compl. 1 10.03.1999
Direttive della CE 70/150/CEE Direttiva n. 74/150 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 10, modificata dalle direttive: … … 2000/2/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 74/152/CEE Direttiva n. 74/152 del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 84 del 28.3.1974, pag. 33, modificata dalle direttive: … … 98/89/CE (GU n. L 322 del1.12.1998, pag. 40) 75/322/CEE Direttiva n. 75/322 del Consiglio, del 20 maggio 1975, con- ECE-R 10 membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 147 del 9.6.1975, pag. 28, modificata dalle direttive: … … 2000/2/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 23) 76/763/CEE Direttiva n. 76/763 del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote;
GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 135, modificata dalle direttive: … … 1999/86/CE (GU n. L 297 del 18.11.1999, pag. 22) 77/311/CEE Direttiva n. 77/311 del Consiglio, del 29 marzo 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 105 del 28.4.1977, pag.1, modificata dalle direttive: 82/890/CEE (GU n. L 378 del 31.12.1982, pag. 45) (GU n. L 118 del 6.5.1988, pag. 42) 96/627/CE (GU n. L 282 del1.11.1996, pag. 72) (GU n. L 22 del 27.1.2000, pag. 66) 97/54/CE (GU n. L 277 del 10.10.1997, pag. 24) 77/536/CEE Direttiva n. 77/536 del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 220 del 29.8.1977, pag.1, modificata dalle direttive: … … 1999/55/CE (GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 28) 78/764/CEE Direttiva n. 78/764 del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 255 del 18.9.1978, pag.1, modificata dalle direttive: … … 1999/57/CE (GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 35) 78/933/CEE Direttiva n. 78/933 del Consiglio, del 17 ottobre 1978, per il ECE-R 86 all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 325 del 20.11.1978, pag. 16, modificata dalle direttive: … … 1999/56/CE (GU n. L 146 del 11.6.1999, pag. 31) 79/533/CEE Direttiva n. 79/533 del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 145 del 13.6.1979, pag. 20, modificata dalle direttive: … … 1999/58/CE (GU n. L 148 del 15.6.1999, pag. 37) 79/622/CEE Direttiva n. 79/622 del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote;
GU n. L 179 del 17.7.1979, pag.1, modificata dalle direttive: … … 1999/40/CE (GU n. L 124 del 18.5.1999, pag. 11) 86/297/CEE Concerne soltanto il testo tedesco. 86/298/CEE Direttiva n. 86/298 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta; GU n. L 186 dell’8.7.1986, pag. 26, modificata dalle direttive: … … 2000/19/CE (GU n. L 94 del 14.4.2000, pag. 31) 87/402/CEE Direttiva n. 87/402 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati anteriormente; GU n. L 220 dell’8.8.1987, pag.1, modificata dalle direttive: … … 2000/22/CE (GU n. L 207 del 4.5.2000, pag. 26) 89/173/CEE Direttiva n. 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, ECE-R 43 relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU n. L 67 del 10.3.1989, pag.1, modificata dalle direttive: … … 2000/1/CE (GU n. L 21 del 26.1.2000, pag. 16)
Regolamenti ECE ECE-R 4 Regolamento ECE n. 4 del 15 aprile 1964 sulle condizioni 79/532/CEE uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (motoveicoli esclusi); … Emend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 … ECE-R 6 Regolamento ECE n. 6 del 15 ottobre 1967 sulle condizio- 75/322/CEE ni uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
… Emend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 … ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 75/322/CEE quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai veicoli motore; … Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 … ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condizio- 79/532/CEE ni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; … Emend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 43 Regolamento ECE n. 43 del 15 febbraio 1981 sulle condi- 89/173/CEE zioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e Allegato III dei materiali d’invetriatura; Emend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 1) Emend. 00 / Compl. 3 04.04.1986 Emend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Emend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 1) Rev.1 del 24.2.1988 ECE-R 69 Regolamento ECE n. 69 del 15 maggio 1987 sulle condizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; … ECE-R 96 Regolamento ECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori ad accensione per compressione destinati ai trattori agricoli e forestali per quanto concerne le emissioni di agenti inquinanti provenienti dal motore; … Emend. 00 / Compl. 2 05.02.2000 ECE-R 106 Regolamento ECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; …
Direttive della CE 92/61/CEE Direttiva n. 92/61 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 225 del 10.8.1992, pag. 72, corretta da GU n. L 151 del 18.6.1999, pag. 40, modificata dalla direttiva: 2000/7/CE (GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 1) 93/32/CEE Direttiva n. 93/32 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri di veicoli a motore a due ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 28, modificata dalla direttiva: 1999/24/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 16) 93/33/CEE Direttiva n. 93/33 del Consiglio, del 14 giugno 1993, rela- ECE-R 62 tiva al dispositivo di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 32, modificata dalla direttiva: 1999/23/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 13) 93/34/CEE Direttiva n. 93/34 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni prescritte dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 188 del 29.7.1993, pag. 38, modificata dalla direttiva: 1999/25/CE (GU n. L 104 del 21.4.1999, pag. 19) 93/94/CEE Direttiva n. 93/94 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al posto di collocamento della targa d’immatricolazione anteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 311 del 14.12.1993, pag. 83, modificata dalla direttiva: 1999/26/CE (GU n. L 118 del 6.5.1999, pag. 32) 97/24/CE Direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU n. L 226 del 18.8.1997, pag.1, corretta da GU n. L 65 del 5.3.1998, pag. 35 …
Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due ECE-R 10
o tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche;
Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei ECE-R 41
veicoli a motore a due o tre ruote; … 2000/7/CE Direttiva n. 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consi- ECE-R 39 glio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote; GU n. L 106 del 3.5.2000, pag.1
Regolamenti ECE ECE-R 10 Regolamento ECE n. 10 del 1° aprile 1969 sulle condizioni 97/24/EG uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per Capitolo 8 quanto concerne la soppressione delle perturbazioni radioelettriche; Emend. 011) 19.03.1978 Emend. 021) 03.09.1997 Emend. 02 / Corr. 1 11.03.1998 1) Rev.2 del 8.12.1997 ECE-R 16 Regolamento ECE n. 16 del 1° dicembre 1970 sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle cinture di sicu- Capitolo 11 rezza e i sistemi di ritenuta per persone adulte nei veicoli a motore; … … Emend. 04 /Compl. 8 04.02.1999 Emend. 04 /Compl. 9 23.03.2000 … ECE-R 19 Regolamento ECE n. 19 del 1° marzo 1971 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia anteriori dei veicoli a motore; … Änd. 02 / Erg. 8 06.02.1999 Änd. 02 / Erg. 9 23.03.2000 … ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori;
… Änd. 04 / Erg. 2 13.01.2000 Änd. 05 30.06.2000 … ECE-R 30 Regolamento ECE n. 30 del 1° aprile 1974 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per vei- Capitolo 1 coli a motore e loro rimorchi; … Emend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Emend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 … ECE-R 37 Regolamento ECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle con- 97/24/CE dizioni uniformi per l’omologazione delle lampade utiliz- Capitolo 2 zate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; … Emend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Emend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Emend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Emend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 … ECE-R 38 Regolamento ECE n. 38 del 1° agosto 1978 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendi- Capitolo 2 nebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; Emend. 00 / Compl. 11) 14.02.1989 Emend. 00 / Compl. 2 1) 05.05.1991 Coor. 1 1) 01.07.1992 Emend. 00 / Compl. 3 1) 24.09.1992 Emend. 00 / Compl. 4 1) 11.02.1996 Emend. 00 / Compl. 5 1) 03.09.1997 1) Rev.1 del 9.6.1998 ECE-R 39 Regolamento ECE n. 39 del 20 novembre 1978 sulle 2000/7/CE condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; Emend. 00 /Compl. 1 18.07.1988 Emend. 00 /Compl. 2 25.12.1997 ECE-R 41 Regolamento ECE n. 41 del 1° giugno 1980 sulle condi- 97/24/EG zioni uniformi per l’omologazione dei motoveicoli per Capitolo 9 quanto concerne il livello sonoro;
Rev. 11) 01.04.1994 Emend. 03 05.02.2000 1) Rev.1 del 30.5.1994 ECE-R 53 Regolamento ECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle con- 93/92/CEE dizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L2 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e della segnalazione luminosa; … Emend. 01 07.02.1999 Emend. 01 / Compl. 1 18.11.1999 ECE-R 54 Regolamento ECE n. 54 del 1° marzo 1983 sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 veicoli utilitari e loro rimorchi; … Emend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 … ECE-R 75 Regolamento ECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle condi- 97/24/CE zioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per Capitolo 1 motocicli; … Emend. 00 / Compl. 9 07.02.1999 … ECE-R 88 Regolamento ECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote; Emend. 00 / Corr. 1 27.08.1993 ECE-R 92 Regolamento ECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione non originale per motoveicoli, ciclomotori et veicoli a tre ruote; Emend. 00 / Compl. 1 07.02.1999 412 Regolamenti ECE ECE-R 22 Regolamento ECE n. 22 del 1° giugno 1972 sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; … Emend. 04 / Compl. 2 13.01.2000 Emend. 05 30.06.2000 … ECE-R 74 Regolamento ECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; … Emend. 01, soltanto se l’ordinanza 08.03.1999 OETV é rispettata! Emend. 01 / Compl.1, soltanto se 18.11.2000 l’ordinanza OETV é rispettata!
Autoveicoli di lavoro e rimorchi di lavoro 421 Direttive della CE 97/68/EG Direttiva n. 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione i nterna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; GU n. L 59 del 27.2.1998, pag.1
Allegato 3
Titolo e n. 3 Elenco dei veicoli agricoli che superano la larghezza di2,55 m (art. 27 cpv. 1)
Veicoli a motore agricoli e rimorchi con pneumatici larghi Sono considerati pneumatici larghi gli pneumatici la cui larghezza è pari ad almeno un terzo del diametro esterno dei medesimi. Del veicolo corrispondente deve esistere una versione con una larghezza massima di 2,55 m.
Larghezza fino a 3,00 m 311 veicoli a motore agricoli che superano la larghezza di2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati; 312 altri rimorchi agricoli non elencati nel numero2 che superano la larghezza di2,55 m soltanto a causa degli pneumatici larghi montati. La larghezza del veicolo trattore (art. 38 cpv. 1bis) non deve essere superata.
Allegato 4
Art. N. 1, testo accanto al disco, secondo periodo come anche 7 e 10 titolo
… Può essere retroriflettente.
Segnale per trasporto di scolari
Tavola di demarcazione posteriore per veicoli con una velocità massima di 30 km/h come anche per trattori con una velocità massima di 40 km/h e loro rimorchi (art. 68 cpv. 4)
Allegato 5
Art. N. 211a, 211a. e 2161
211a I motori ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i rimorchi di lavoro devono corrispondere alle esigenze della direttiva n. 97/68 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali. 211a.1 Sono eccettuati i motori con una potenza utile fino a 18 kW e di oltre 560 kW come anche quelli che funzionano a numero di giri d’esercizio costante e unico. 216 I numeri 211, 211a, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
Allegato 6
Art. N. 24
Concerne soltanto il testo francese
Allegato 7
Art. N. 34 titolo 342 e 343
Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori con una velocità massima di 30 km/h e rimorchi agricoli 342 Per i rimorchi agricoli con freni idraulici continui deve essere ottenuta una frenata del 30 per cento con una pressione di 100 ± 15 bar (10 000 ± 1500 kPa) al raccordo del veicolo trattore. 343 La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a pieno carico, ammontare almeno al 13,5 per cento.
Allegato 10
Art. N. 111, 112, 113, 115, 23 secondo periodo, 231 secondo periodo, 312, 313, 314,
321, 322, 324, 325, 326, 43 quarta sezione, 5 terzo, quarto, quinto periodo,
schema I testo accanto alla figura e III, IV e V, n . 61 secondo, terzo e quarto periodo, 62, 63 testo accanto alla figura e 66 Luci, indicatori di direzione lampeggianti e catarifrangenti 111 Dispositivi rivolti in avanti Luci bianco o giallo chiaro chiaro Catarifrangenti in generale bianco Catarifrangenti fissati ai pedali arancione Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi lampeggianti di avvertimento arancione 112 Dispositivi rivolti verso il retro Luci di fermata rosso Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi lampeggianti di avvertimento rosso o arancione Catarifrangenti fissati ai pedali arancione Luci di retromarcia bianco, giallo chiaro o arancione Illuminazione della targa bianco Altre luci e catarifrangenti rosso Fari fendinebbia di coda rosso 113 Visibili lateralmente Catarifrangenti, luci di ingombro e luci d’avvertimento applicate alle porte rosso o arancione Indicatori di direzione lampeggianti e luci di arancione ingombro lampeggianti insieme Identificazione retroriflettente di pneumatici bianco e cerchioni di velocipedi e ciclomotori 115 Contrassegno luminoso per i taxi, luci di panne, contrassegno di caso urgente per i veicoli dei medici, luci di pericolo come anche catarifrangenti di rimorchi per velocipedi nella misura in cui non corrispondono ai numeri 111 e 112 arancione
… La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino, alle slitte a motore e ai veicoli delle classi M1 e N1.
231 … La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino, alle slitte a motore e ai veicoli delle classi M1 e N1. 312 0,35 m dal suolo per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata e le luci di ingombro come anche gli indicatori di direzione lampeggianti 0,25 m dal suolo per le luci di coda e le luci di fermata di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore 313 per i fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda come anche i 0,25 m catarifrangenti 314 per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli della classe 0,25 m 321 per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia1,20 m per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia di veicoli a motore agricoli, se necessario per la forma della carrozzeria e per i fari a luce anabbagliante dei veicoli della classe N3G (veicoli per terreno vario; art. 12 cpv. 3)1,50 m 322 per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata, le luci di ingombro laterali come anche per gli indicatori di direzione lampeggianti1,50 m se necessario per la forma della carrozzeria2,10 m 322.1 per i veicoli a motore agricoli1,90 m se necessario per la forma della carrozzeria2,10 m per le luci di posizione2,30 m 322.2 per gli indicatori di direzione lampeggianti laterali2,30 m 322.3 per le luci di posizione di veicoli delle classi O1 e O2 2,10 m 324 per i catarifrangenti 0,90 m se necessario per la forma della carrozzeria1,50 m 324.1 Abrogato 325 per i fari fendinebbia di coda dei veicoli1,00 m per i fari fendinebbia di coda dei veicoli per terreno vario1,20 m (art. 12 cpv. 3) per i fari fendinebbia di coda dei veicoli a motore agricoli2,10 m 326 per le luci di retromarcia, escluse quelle dei veicoli della clas-1,20 m
Luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro, luci di parcheggio e indicatori di direzione lampeggianti Genere di dispositivo Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico minimo massimo … Luci di fermata 1 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli 40 100 a motore e tricicli a motore e loro rimorchi Altri veicoli – luci di fermata con un livello d'intensità luminosa 60 185 – luci di fermata con due livelli d'intensità luminosa di giorno 130 520 di notte 30 80 –1 luce supplementare di fermata 25 80 –2 luci supplementari di fermata 25 ciascuna 110 …
Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello stesso dispositivo, l’intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte maggiore di quella della luce di coda.
Disposizione e angolo di visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti … Quando l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m, è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso. Per gli indicatori di direzione lampeggianti supplementari collocati in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l’alto, nella misura in cui l’altezza di montaggio è pari ad almeno2,10 m. Allo schema V del numero 51 per le luci di ingombro che lampeggiano insieme si applicano gli angoli di visibilità giusta i numeri 61 e 62 del presente allegato.
Autoveicoli Schema I Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 4 m, che non appartengono alle classi M o N.
Schema III Valido soltanto per i veicoli che non appartengono alle classi M o N. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti e la parte frontale del veicolo: 1,80 m al massimo Schema IV Valido per i veicoli di qualsiasi lunghezza. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo Schema V Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo:2,50 m al massimo. La superficie luminosa delle luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme deve essere almeno di 12,5 cm2.
… Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro e luci di posteggio è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di frenata supplementari collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l’alto, se l’altezza di montaggio è pari ad almeno2,10 m. Per le luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 10° verso il basso e verso l’alto.
Gli angoli di visibilità orizzontali delle luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme devono corrispondere allo schema V numero 51. Per le luci di ingombro anteriori e posteriori essi devono essere soltanto di 80° verso l’esterno. Per gli altri dispositivi d’illuminazione gli angoli di visibilità orizzontali devono corrispondere agli schemi seguenti:
Per le luci di posizione e le luci di coda Per i veicoli delle classi M1 e N1 gli angoli di visibilità orizzontali possono essere ridotti a 45° verso l’esterno, se davanti risp. dietro sono montate luci di ingombro laterali supplementari con una superficie illuminante di almeno 12,5 cm2 . Per i rimorchi l’angolo di visibilità interno deve essere pari ad almeno 5°.
Per le luci di parcheggio
Allegato 12
Art. N. 14
Abrogato