RU 2000 2535
Ordinanza del DFF
concernente il compenso alle autorità cantonali
per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante
del 5 maggio 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 45 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante,
ordina:
Art. 1
Le autorità d’esecuzione cantonali ricevono un compenso per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sotto forma di un importo forfetario annuo.
Art. 2
L’importo forfetario è calcolato secondo il numero di veicoli immatricolati in ogni Cantone da gestire in correlazione con la TTPCP.
La base di calcolo è costituita dal numero dei veicoli in circolazione secondo il sistema informatico TTPCP della Direzione generale delle dogane il 30 settembre dell’anno per il quale è corrisposto il compenso.
La Direzione generale delle dogane notifica alle autorità d’esecuzione cantonali il numero di veicoli entro il 15 ottobre.
Art. 3
Il compenso ascende per i primi mille veicoli a 130 franchi per veicolo e per tutti gli altri a 65 franchi.
Art. 4
Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso probabile con gli introiti provenienti dalla tassa forfetaria sul traffico pesante.
Il compenso definitivo è preso in considerazione nella chiusura annua dei conti effettuata dalla Direzione generale delle dogane.
Art. 5
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
5 maggio 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger