RU 2000 2585
Legge federale
concernente la promozione dell’immagine
della Svizzera all’estero
del 24 marzo 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19991,
decreta:
Art. 1 Oggetto
La Confederazione promuove la diffusione di conoscenze generali riguardanti la Svizzera, si adopera per suscitare la simpatia verso il nostro Paese e mette in evidenza la sua diversità e le sue attrattive.
A tale scopo, istituisce un organismo denominato «Presenza Svizzera».
Art. 2 Presenza Svizzera
Presenza Svizzera dirige la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero e raccoglie le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti. Assume iniziative, sostiene e coordina le attività dei suoi membri e dei suoi partner.
Elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un’immagine realistica e positiva della Svizzera all’estero.
Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli Uffici federali interessati e con le rappresentanze all’estero del Dipartimento federale degli affari esteri.
È in contatto con le imprese svizzere all’estero, con le associazioni di Svizzeri all’estero e con le delegazioni svizzere presso le organizzazioni internazionali.
Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
Può affidare l’esecuzione di compiti particolari a terzi, all’interno o all’esterno dell’Amministrazione federale, sotto la sua sorveglianza.
Art. 3 Organi
Gli organi di Presenza Svizzera sono:
la Commissione;
l’Ufficio.
Art. 4 Commissione
La Commissione è formata da rappresentanti dell’Amministrazione federale, di altri organismi e di cerchie private che contribuiscono a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero.
Essa ha lo statuto giuridico di una commissione con potere decisionale.
Art. 5 Ufficio
L’Ufficio è l’organo esecutivo di Presenza Svizzera.
Esso gestisce i fondi assegnati a Presenza Svizzera in funzione delle decisioni della Commissione.
Art. 6 Nomine
Su proposta del Dipartimento federale degli affari esteri, il Consiglio federale nomina:
il presidente di Presenza Svizzera;
i membri della Commissione e i loro supplenti;
il direttore dell’Ufficio.
Art. 7 Procedura amministrativa
Contro le decisioni dell’Ufficio e della Commissione è ammissibile il ricorso al Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 8 Rapporti
Presenza Svizzera pubblica un rapporto annuo.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Esso disciplina, nei limiti delle prescrizioni legali in vigore, l’organizzazione di Presenza Svizzera nonché la sua posizione verso le autorità federali e le organizzazioni che con la loro attività assicurano la presenza della Svizzera all’estero.
Esso stabilisce le condizioni per il sostegno accordato alle azioni destinate a promuovere l’immagine della Svizzera all’estero.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 19 marzo 19762 che istituisce una Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 11 Disposizione transitoria
Il nuovo diritto è applicabile alle procedure in corso nel momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.3
La presente legge entra in vigore il 15 novembre 2000.
25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |