RU 2000 259
Regolamento dei funzionari (2)
(RF 2)
Modifica del 20 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
Il regolamento dei funzionari (2) del 15 marzo 19931 è modificato come segue:
Deroghe al disciplinamento nel settore dei salari per il 2000
La Posta è autorizzata, nel suo settore, a stabilire essa stessa l’indennità di rincaro, la riduzione degli aumenti ordinari e straordinari del salario nonché l’entità del sacrificio salariale dei quadri.
Le FFS sono autorizzate, sino alla fine del 2000, a disciplinare esse stesse la durata del lavoro e le misure salariali in base al risultato dei negoziati con le associazioni del personale. Le aliquote in vigore prima del 1° giugno 2000 per l’indennità per servizio domenicale rimangono invariate.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.
20 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss |
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin |