RU 2000 2696
Ordinanza 01
concernente l’adeguamento delle prestazioni
dell’assicurazione militare all’evoluzione dei salari
e dei premi
(Ordinanza AM concernente l’adeguamento)
dell’8 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso4, 40 capoverso3, 43 e 49 capoverso4 della legge federale del 19 giugno 19921 sull’assicurazione militare (LAM),
ordina:
Art. 1 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 1 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente dell’1,92 per cento;
le rendite assegnate nel 1999 dell’1,50 per cento.
Art. 2 Aumento delle rendite secondo l’art. 43 cpv. 2 LAM
Le rendite secondo l’articolo 43 capoverso 2 LAM sono aumentate come segue:
le rendite assegnate nel 1998 e precedentemente del3,16 per cento;
le rendite assegnate nel 1999 dell’1,98 per cento.
Art. 3 Anno determinante e importo dell’adeguamento
L’anno determinante e l’importo dell’adeguamento sono fissati secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 10 novembre 19932 sull’assicurazione militare (OAM).
Art. 4 Importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità
Il nuovo importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità secondo l’articolo 26 capoverso1 primo periodo OAM3 è applicabile alle rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 1999, calcolato sul precedente importo annuo di 30 618 franchi, non riscattate, e alle nuove rendite fissate a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 5 Livello dell’indice
Le rendite che devono essere aumentate giusta l’articolo1 sono adeguate al livello dell’indice del salario nominale di 1967 punti (giugno 1939 = 100).
Il rincaro è compensato fino a concorrenza dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di 107,7 punti (maggio 1993 = 100) per tutte le rendite di durata indeterminata.
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza AM dell’11 novembre 19984 concernente l’adeguamento è abrogata.
Art. 7 Modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 10 novembre 19935 sull’assicurazione militare (OAM) è modificata come segue:
Art. 15 cpv.1
L’importo massimo del guadagno annuo assicurato secondo l’articolo 28 capoverso4 della legge necessario per determinare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità secondo l’articolo 40 capoverso3 della legge ammonta a 125 634 franchi.
Art. 26 cpv.1 primo periodo
L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell’integrità ammonta a 31 586 franchi. ...
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
8 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |