RU 2000 2853
Ordinanza
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(OAFE)
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo il testo qui annesso.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 1
(art. 9 cpv.1 e 5) Contingenti d’autorizzazioni
Il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a 1420 l’anno, per il periodo 2001/2002.
I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui per detto periodo sono ripartiti come segue:
Berna 125 Appenzello Esterno 5 Lucerna 50 Appenzello Interno 5 Uri 20 San Gallo 45 Svitto 50 Grigioni 270 Obvaldo 20 Argovia 5 Nidvaldo 20 Turgovia 5 Glarona 20 Ticino 180 Zugo 5 Vaud 160 Friburgo 50 Vallese 310 Soletta 5 Neuchâtel 35 Basilea Campagna 5 Giura 20 Sciaffusa 10 2425