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Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero

AS 2000 2853 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 nov 2000

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2000-2853/it/ordinanza-sull-acquisto-di-fondi-da-parte-di-persone-all-estero

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (RS 211.412.411)

RU 2000 2853

Ordinanza
sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
(OAFE)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 1° ottobre 19841 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero è modificato secondo il testo qui annesso.

Footnotes

  1. [1] RS 211.412.411

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art. 9 cpv.1 e 5) Contingenti d’autorizzazioni

Il numero massimo, previsto per l’insieme del Paese, delle autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d’abitazione in apparthotel è stabilito a 1420 l’anno, per il periodo 2001/2002.

I contingenti d’autorizzazioni cantonali annui per detto periodo sono ripartiti come segue:

Berna 125 Appenzello Esterno 5 Lucerna 50 Appenzello Interno 5 Uri 20 San Gallo 45 Svitto 50 Grigioni 270 Obvaldo 20 Argovia 5 Nidvaldo 20 Turgovia 5 Glarona 20 Ticino 180 Zugo 5 Vaud 160 Friburgo 50 Vallese 310 Soletta 5 Neuchâtel 35 Basilea Campagna 5 Giura 20 Sciaffusa 10 2425