RU 2000 3103
Ordinanza del DFE
sul pollame
Modifica del 7 dicembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sul pollame è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Nel 2001, per 0,81 parti di peso di merce indigena può essere importata una parte di peso di pollame estero.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
7 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin