RU 2001 1497
Correzione
Ordinanza del DFE
concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle
scuole specializzate superiori di tecnica
del 15 marzo 2001 (RS 412.106.0; RU 2001 1167)
Art. 24 cpv. 2
Invece di:
Il titolare del diploma è autorizzato a valersi pubblicamente del titolo legalmente protetto di «Tecnico SSS / Tecnica SSS».
Leggasi:
Il titolare del diploma è autorizzato a valersi pubblicamente del titolo legalmente protetto di «Tecnico ST / Tecnica ST».
12 giugno 2001 Cancelleria federale