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Decreto federale concernente vari accordi relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria con la Francia e l’Italia

AS 2001 1524 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 20 apr 1999

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2001-1524/it/decreto-federale-concernente-vari-accordi-relativi-alla-cooperazione-di-polizia-e-giudiziaria-con-la-francia-e-l-italia

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana (RS 0.360.454.1),

RU 2001 1524

Decreto federale
concernente vari accordi relativi alla cooperazione
di polizia e giudiziaria con la Francia e l’Italia

del 20 aprile 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19982
decreta:

Footnotes

  1. [1] Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
  2. [2] FF 1999 1237

Art. 1

Sono approvati gli accordi seguenti:

  1. l’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale;

  2. l’Accordo del 10 settembre 19983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali;

  3. l’Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare;

  4. l’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare;

  5. l’Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Footnotes

  1. [3] RU 2001 1525

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 3 marzo 1999 Consiglio degli Stati, 20 aprile 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz