Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

AS 2001 1686 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 27 giu 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2001-1686/it/ordinanza-che-istituisce-provvedimenti-nei-confronti-della-liberia

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia (RS 946.208.1)

RU 2001 1686

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso3 della Costituzione federale1,
decreta:

Footnotes

  1. [3] RS 514.51
  2. [1] RS 101

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione della Liberia di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo eccezionale dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alla fornitura, alla produzione, alla manutenzione e all’utilizzazione del materiale di cui al capoverso1.

I capoversi1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

Footnotes

  1. [2] RS 946.202

Art. 2 Diamanti grezzi

Sono vietati l’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi provenienti direttamente o indirettamente dalla Liberia, a prescindere dal loro Paese d’origine.

Art. 3 Entrata in Svizzera e transito

L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati:

a. ai membri di alto livello del governo e delle forze armate della Liberia, nonché alle loro famiglie;

RS 946.208.1

b. a chiunque fornisce aiuti finanziari o militari ai gruppi di ribelli armati dei Paesi vicini alla Liberia.

Le persone di cui al capoverso1 sono menzionate nell’allegato1.

L’Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.

Art. 4 Disposizioni penali

Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi

In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

Il tentativo è punibile.

L’azione penale si prescrive in cinque anni.

La legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo è applicabile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni.

Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli1 e 2 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di quelle della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le disposizioni penali della legge in questione.

Footnotes

  1. [4] RS 313.0
  2. [5] RS 631.0
  3. [6] RS 514.51
  4. [7] RS 946.202

Art. 5 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite

Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite.

Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite:

  1. sono vincolate dal segreto d’ufficio;

  2. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le informazioni desiderate.

Art. 6 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo5 capoverso2, se il servizio richiedente:

  1. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati nel proprio Paese;

  2. è vincolato dal segreto d’ufficio;

  3. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia;

  4. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e

  5. garantisce la reciprocità.

La legge del 20 marzo 19818 sull’assistenza in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo3 capoverso 3 AIMP.

Footnotes

  1. [8] RS 351.1

Art. 7 Utilizzazione delle informazioni

Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.

Art. 8 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare l’allegato e prorogare la validità dell’ordinanza per un periodo limitato.

Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001 e ha effetto sino al 28 giugno 2002.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 19

(art.3 cpv.1 e 2) Persone soggette al divieto d’entrata e di transito

Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.