RU 2001 2133
Ordinanza
sugli emolumenti dell’Ufficio federale
delle acque e della geologia
del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 52a della legge federale del 22 dicembre 19161 sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI); visto l’articolo4 della legge federale del 4 ottobre 19742 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Obbligo di pagare gli emolumenti
Le persone che ricorrono alle prestazioni dell’Ufficio federale delle acque e della geologia (Ufficio) o per le quali l’Ufficio svolge un’attività sono tenute a pagare emolumenti.
Le spese sono fatturate separatamente.
Se gli emolumenti sono dovuti da più persone, queste rispondono solidalmente.
Art. 2 Esenzione dagli emolumenti
Le autorità federali, le imprese federali di trasporto e gli stabilimenti della Confederazione sono esentati dal pagamento degli emolumenti. Devono tuttavia pagare gli emolumenti se comunicano i dati a terzi o se li utilizzano per fini commerciali.
La consultazione di dati attraverso Internet non è assoggettata al pagamento di emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
Gli emolumenti sono calcolati sulla base delle aliquote contenute nell’allegato.
Qualora, per determinate prestazioni, non sia stata fissata nessuna aliquota, gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo. Essi variano tra i 75 e i 200 franchi all’ora, a seconda della funzione del personale che esegue il lavoro.
Art. 4 Supplemento sugli emolumenti
L’Ufficio può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento sugli emolumenti per le prestazioni che, a richiesta, fornisce d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro.
Art. 5 Riduzione e condono degli emolumenti
Per motivi importanti, l’Ufficio può ridurre o condonare gli emolumenti, segnatamente per:
i Cantoni e Comuni che gli forniscono, in contropartita, una prestazione equivalente;
le organizzazioni della protezione della popolazione per gli interventi che effettuano nelle situazioni di crisi;
i gestori di impianti di accumulazione che servono a limitare i rischi o che sono costruiti con il contributo della Confederazione;
gli utenti che lavorano nel settore dell’insegnamento e della ricerca o dell’insegnamento scolastico;
gli utenti che mettono i loro documenti gratuitamente a disposizione del Centro di informazioni geologiche;
Stati o organizzazioni internazionali che promuovono la collaborazione internazionale o regionale attraverso lo scambio di informazioni.
L’Ufficio riduce o condona gli emolumenti soltanto se i dati non sono comunicati a terzi e se non sono utilizzati per scopi commerciali.
L’Ufficio può inoltre rinunciare a riscuotere gli emolumenti, segnatamente se:
sono talmente esigui che non vale la pena incassarli;
le spese di incasso sono sproporzionate rispetto all’importo da riscuotere.
Art. 6 Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) adegua gli emolumenti non appena l’indice svizzero dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Art. 7 Spese
Sono considerate spese i costi supplementari per le prestazioni o le attività dell’Ufficio, segnatamente:
gli onorari del personale ausiliario impiegato nei lavori di misurazione e di rilevamento e gli onorari dei sorveglianti dei livelli d’acqua;
gli onorari per le perizie o per altri mandati conferiti a terzi;
le spese per l’assunzione delle prove e per la raccolta della documentazione o di altro materiale;
le spese di viaggio, di trasporto e di porto;
le spese di elettricità, di telecomunicazioni e di informatica;
le spese per le fotocopie.
Sezione 2 Utilizzazione delle forze idriche
Art. 8 Procedura di concessione
L’Ufficio riscuote emolumenti per:
l’esame delle domande di rilascio, di modifica, di rinnovo o di proroga delle concessioni di diritti d’acqua o delle concessioni complementari di diritti d’acqua per gli impianti idroelettrici di confine;
le decisioni relative al ritiro o alla decadenza di tali concessioni.
Art. 9 Autorizzazioni e altri atti amministrativi fondati sulla LUFI
L’Ufficio riscuote emolumenti per le autorizzazioni e gli altri atti amministrativi fondati sulla LUFI.
Art. 10 Impianti di accumulazione
L’Ufficio riscuote emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’esame dei progetti di costruzione che gli sono obbligatoriamente sottoposti.
Per compiti di vigilanza si intendono in particolare le ispezioni sui siti e i colloqui con l’esercente degli impianti di accumulazione nonché l’esame:
dei rapporti annui sulle misurazioni e sui controlli;
dei rapporti sui controlli quinquennali,
dei rapporti sulle prove di funzionamento dei dispositivi di scarico muniti di paratoie;
dei rapporti tecnici sulle verifiche della sicurezza;
dei regolamenti d’esercizio e di vigilanza degli sbarramenti.
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti internazionali sono calcolati in proporzione alle quote di forza idrica destinate alla Svizzera; rimangono salvi gli accordi internazionali contrari.
Art. 11 Perizie e documenti statistici o tecnici
L’Ufficio riscuote emolumenti per la redazione di perizie e per l’invio di documenti statistici o tecnici.
Sezione 3 Idrologia e geologia
Art. 12 Prestazioni idrologiche
L’Ufficio riscuote emolumenti per:
la fornitura di dati idrologici;
il raccordo al sistema di allarme-piena e la fornitura dei dati di misura;
la fornitura di previsioni dei livelli e delle portate;
le idrometrie;
l’uso del canale di taratura.
L’Ufficio può accordare uno sconto di quantità per le prestazioni menzionate al capoverso1.
Art. 13 Documenti geologici
L’Ufficio riscuote emolumenti per la consultazione e la copia:
di carte geologiche e materiale cartografico;
di documenti del Centro di informazioni geologiche;
di dati prelevati da sistemi di informazione e banche dati geologici.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 14 Decisione sugli emolumenti e rimedi giuridici
L’Ufficio decide in merito agli emolumenti e alle spese non appena ha fornito la prestazione. Esso decide gli importi degli emolumenti di vigilanza una volta per anno civile entro il 31 marzo dell’anno seguente.
La decisione dell’Ufficio può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso:
presso la commissione di ricorso DATEC, se la decisione è fondata sulla LUFI;
presso il Dipartimento, negli altri casi.
Art. 15 Esigibilità
Gli emolumenti e le spese sono esigibili dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’esigibilità.
Art. 16 Prescrizione
Il termine di prescrizione è di cinque anni dall’esigibilità.
Il termine di prescrizione è interrotto da qualsiasi atto amministrativo volto alla riscossione degli emolumenti dovuti.
Art. 17 Abrogazione del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. l’ordinanza del 4 novembre 19983 sugli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale dell’economia delle acque; 2. l’ordinanza del 17 marzo 19864 sugli emolumenti del Servizio idrologico e geologico nazionale.
Art. 18 Disposizioni transitorie
Per le prestazioni che sono state fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, fa stato il disciplinamento previgente.
Art. 19 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato
(art. 3) Aliquote degli emolumenti
1 Vigilanza sugli impianti di accumulazione
Gli emolumenti per la vigilanza sugli impianti di accumulazione e per l’approvazione dei progetti di costruzione di impianti di accumulazione sono calcolati in base al dispendio di tempo (art.3 cpv. 2). Gli emolumenti di vigilanza annuali non possono tuttavia superare, controllo quinquennale incluso, i seguenti importi:
Ritenuta in fr.
Per una ritenuta di una capacità inferiore a1 milione di m3 5 000.– Per una ritenuta di una capacità inferiore a 5 milioni di m3 7 000.– Per una ritenuta di una capacità pari o superiore a 5 milioni di m3 12 000.–
2 Fornitura di dati idrologici
2.1 In abbonamento
Prestazione in fr. per stazione e anno Invio settimanale – registrazioni limnigrafiche 540.– – per ogni copia supplementare 24.– Invio mensile – emolumento di base 140.– – registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF 96.– – per ogni copia supplementare 24.– – tabelle dei risultati (P, Q, T, S, tabelle annuali definitive comprese) 132.– Invio annuale – emolumento di base 50.– – registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF 55.– – tabelle dei risultati (P, Q, T, S, tabelle annuali definitive comprese) 25.– – tabelle delle relazioni livello/portata 50.– Invio non appena disponibili risultati idrometrici – emolumento di base 70.– Supplemento per idrometria 15.–
2.2 Invio senza abbonamento
Emolumento di base per ordinazione 70.– – tabelle dei risultati P, Q, T, S per tabella3.– – tabelle delle relazioni livello/portata, tabelle NADUF per tabella 6.– – risultati idrometrici per misura3.– – registrazioni limnigrafiche per mese (intero o iniziato) per pagina 10.– – registrazioni limnigrafiche, delle temperature o NADUF per grafico3.–
2.3 Invio di dati idrologici su supporti informatici o in forma grafica
Emolumento di base per ordinazione 100.– Supplemento per stazione, parametro di misura e anno – per medie giornaliere, mensili o valori estremi1.– Supplemento per stazione, parametro di misura e mese – per medie orarie o idrogrammi1.– Supplemento per statistiche dei valori estremi secondo la procedura standard – per ogni serie temporale 15.– Supplemento per analisi, grafici e tabulati speciali in base al tempo
3 Raccordo al sistema di allarme-piena e fornitura dei dati di misura
Raccordo al sistema d’allarme-piena in base al tempo Abbonamento per stazione e anno 150.– Autorizzazione per interrogazione telefonica dei dati di misura – acustica, per stazione e anno 120.– – digitale (con modem), per stazione e anno 540.– Uso in comune di stazioni di misura con apparecchiature del cliente e fornitura del segnale di misura – per stazione e anno 1100.–
4 Fornitura di previsioni dei livelli e delle portate
Abbonamento annuale alle previsioni giornaliere per fax – per la trasmissione in Svizzera 3980.– – per la trasmissione nei Paesi limitrofi 4160.– Abbonamento annuale alle previsioni per fax trasmesse solo tra 300.– e 1500.– in caso di piene, a seconda delle esigenze del cliente Ordinazione di previsioni per fax per un periodo limitato di tempo: – emolumento di base: per ordinazione 100.– – supplemento per previsione 15.–
5 Idrometrie
Idrometria in base al tempo Supplemento per idrometria – equipaggiamento per idrometria, a seconda del metodo tra 130.– e 800.– – analisi e foglio dei risultati, a seconda del metodo tra 160.– e 450.– Supplemento per giorno – rimorchio per taratura 200.–
6 Uso del canale di taratura
6.1 Taratura dei mulinelli idrometrici
Genere di fissaggio del mulinello in fr., taratura fino alla velocità di Micromulinello 140.– Asta profilata Ø 20 mm, 40/20 mm, 60/25 mm 175.– 246.– Ø 75/35 mm 204.– 374.– 500.– 562.– Ø 210/40 mm 258.– 414.– 540.– 602.– Crociera al centro del profilo 525.– 726.– 805.– 915.– Sospeso a un cavo con peso salmone 525.– 726.– o galleggiante
6.2 Taratura di apparecchi di misura induttivi in fr.
per ogni certificato supplementare 9.–
6.3 Uso della stazione di taratura per altri scopi
Uso della stazione di taratura e delle apparecchiature compresa 1280.– l’assistenza di un collaboratore dell’Ufficio, per giorno (max 9 ore)
7 Documenti geologici
Emolumento di base (compresa consultazione del catalogo) 60.– Consultazione di documenti, per documento 30.– 2863