RU 2001 2309
Regolamento di polizia
per la navigazione sul Reno
Modifica del 18 giugno 2001
L’Ufficio federale delle acque e della geologia, visto l’articolo 28 capoverso2 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2001-I-13 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
I
La validità delle prescrizioni temporanee2 seguenti che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 19933 per la navigazione sul Reno è prorogata:
Art. 6 .30 n. 7
Art. 9 .05
Art. 9 .07 n. 2
Art. 9 .09 n. 4
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001 e vige fino al 30 settembre 2004.
18 giugno 2001 Ufficio federale delle acque e della geologia: Christian Furrer 2936