RU 2001 237
Ordinanza del DFE
concernente i sistemi di stabulazione particolarmente
rispettosi degli animali
(Ordinanza SSRA)
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5
L’area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se:
il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se
in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.
Art. 8 cpv.2
Abrogato
II
L’allegato1 numeri2 e 3 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
L’allegato2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
Allegato 1
(art.2 cpv. 4) Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali 2. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Categorie Disposizioni specifiche 2.1 Caprini – Gli animali devono: (le dimensioni della superficie – essere tenuti liberi in gruppi; eccezione: i valgono per animale di oltre becchi;
mesi) – aver accesso permanentemente all’area di riposo e a un’area coperta senza lettiera.
– Area di riposo: – pagliericcio di almeno1,2 m2 o strato equivalente per l’animale; – facoltativo: nicchie per riposare sopraelevate e non perforate (senza lettiera).la superficie minima del pagliericcio si riduce di conseguenza, ma non deve essere inferiore a 0,6 m2. – Area coperta senza lettiera: almeno 0,8 m2. L’area coperta di una corte accessibile permanentemente è computabile al 100%.
2.2 Conigli – Gli animali devono essere tenuti liberi in gruppi. Eccezione: i conigli maschi. – Posta strutturata, provvista di lettiera almeno per 1/ , affinché gli animali possano raspare.
– Area sopraelevata per le coniglie madri, inaccessibile ai giovani. – Nido separato con lettiera per coniglia madre.
3. Animali della specie suina Animali Disposizioni specifiche Scrofe da – Gli animali devono: allevamento, – essere tenuti liberi in gruppi. Eccezioni: stabulazione individuale verri e suinetti, dei verri e delle scrofe da allevamento, durante il periodo di allattarimonte e suini mento e per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta; da ingrasso – avere accesso permanentemente all’area di riposo e a un’altra area. Eccezione: scrofe da allevamento, per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta.
– L’area di riposo: – non può presentare perforazioni; – deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga e di canne. – I box con giaciglio e trogolo e gli stalli che soddisfano le esigenze poste all’area di riposo possono essere utilizzati soltanto per le scrofe in asciutta per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. – In caso di alimentazione a discrezione, l’area di riposo deve essere chiaramente separata dall’area di foraggiamento e dagli abbeveraggi. – Nei sistemi di composta, l’area di riposo deve essere situata al di fuori dell’area di composta. Eccezione: poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, se la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale. – Nei sistemi con lettiera profonda e di composta, il pavimento dell’area di foraggiamento e di abbeveraggio deve essere munito di un rivestimento solido. – Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. – Sono vietati l’accorciamento della coda e la resezione dei denti.
Allegato 2
(art. 3 e 4 cpv. 2) Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno per il pollame da reddito 1. Superficie delle conigliere Animali Superficie delle conigliere Gruppi da allevamento – Almeno1,6 m2 per coniglia madre (al massimo1 maschio per gruppo) Gruppi da ingrasso e da rimonta – fino all’età di 76 giorni: – almeno 0,15 m2 per animale, tuttavia almeno2 m2 per gruppo – dall’età di 77 giorni: – almeno 0,25 m2 per animale, tuttavia almeno2 m2 per gruppo 2. Area con clima esterno per il pollame da reddito Categorie Superficie dell’area con clima Effettivi di più di 100 animali: esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’area con clima esterno Tutte le categorie, – Almeno il 30 per cento – Complessivamente almeno esclusi i polli da della superficie del pavi-1,5 metri lineari per 1000 ingrasso e i tacchini mento giusta l’allegato1 animali dell’ordinanza del 27 mag- – Ogni apertura deve essere larga gio 19812 sulla protezione almeno 0,7 m degli animali Polli da ingrasso – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno e tacchini della superficie del pavi-2 metri lineari per 100 m2 della mento giusta l’allegato1 superficie del pavimento giusta dell’ordinanza del 27 mag- l’allegato1 dell’ordinanza del gio 1981 sulla protezione 27 maggio 1981 sulla proteziodegli animali ne degli animali – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull’area con clima esterno devono essere sistemate in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri.
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