RU 2001 2482
Ordinanza
concernente la legge federale sulla pesca
(OLFP)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:
Art. 5b cpv.1
È vietato utilizzare pesci da esca vivi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |