RU 2001 2557
Ordinanza
sulle aliquote dei contributi all’esportazione
dei prodotti agricoli di base
Modifica del 19 ottobre 2001
Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:
I
A partire dal mese di novembre 2001, le aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base, di cui all’articolo1 della pertinente ordinanza del 26 ottobre 19951, sono fissate come segue:
Voce di tariffa Aliquota per 100 kg delle dogane peso effettivo Fr.
ex 0405.1011/1019 1043.60 ex 1091/1099 700.602 ex 9010/9090 722.—
Per la fabbricazione di gelati commestibili: Aliquota ex 0405.1091/1099 530.60
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2001.
19 ottobre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger