RU 2001 2887
Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)
Modifica del 14 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:
Art. 7 cpv.1 lett. b
Sono considerati salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge:
b. le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.
14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Anne-Marie Huber-Hotz |