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Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni

AS 2001 2887 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 14 nov 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2001-2887/it/ordinanza-sull-assicurazione-contro-gli-infortuni

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)

RU 2001 2887

Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)

Modifica del 14 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 7 cpv.1 lett. b

Sono considerati salario ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 della legge:

b. le indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, le indennità giornaliere delle casse malati e delle assicurazioni private contro le malattie e contro gli infortuni, sostitutive del salario, nonché le prestazioni di assicurazioni maternità cantonali;

Footnotes

  1. [1] RS 832.202

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.

14 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Anne-Marie Huber-Hotz