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Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

AS 2001 3583 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 7 nov 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2001-3583/it/ordinanza-che-istituisce-misure-nei-confronti-dell-unita

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell’UNITA (RS 946.204)

RU 2001 3583

Ordinanza
che istituisce misure nei confronti dell’UNITA

Modifica del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 novembre 19981 che istituisce misure nei confronti dell’UNITA è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale2,

Art. 5 Diamanti grezzi

L’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari dell’Angola sono vietati.

Sono eccettuati i diamanti grezzi corredati di un certificato di origine del governo dell’Angola, rilasciato secondo le norme riconosciute dalle Nazioni Unite.

In caso di dubbio in merito all’origine dei diamanti grezzi, gli organi doganali possono trattenere la merce finché il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) ne abbia chiarito l’origine.

Art. 6a Dichiarazione obbligatoria

Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco degli averi di cui all’articolo 6 capoverso1 devono dichiararli senza indugio al Seco.

Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e l’importo degli averi bloccati.

Art. 8 cpv.3

In caso di dubbio, il Seco decide a quali aeromobili si applica questo divieto.

Footnotes

  1. [3] RS 351.1

Art. 15 cpv.2 frase introduttiva

Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari all’esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono comunicare loro dati concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: ...

Art. 16 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite

Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al perseguimento penale possono parimenti comunicare dati alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 15 capoverso2, se il servizio richiedente:

  1. necessita di tali dati in relazione alla prevenzione o al perseguimento di reati;

  2. è vincolato dal segreto d’ufficio;

  3. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia;

  4. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedimenti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a terzi; e

  5. accorda la reciprocità.

La legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) rimane salva. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti monetari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo3 capoverso

AIMP.

Art. 17a Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità

Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare per un periodo limitato la validità della presente ordinanza.

Art. 18, rubrica e cpv.2

Entrata in vigore e durata di validità

Essa ha effetto sino al 7 novembre 2003.

Footnotes

  1. [1] RS 946.204
  2. [2] Questa disposizione corrisponde all’art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

II

Gli allegati1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore l’8 novembre 2001.

7 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato 1

(art.2, 3, 7 cpv.2 e 8 cpv. 1) Punti d’entrata nel territorio angolano Aeroporti: Luanda Katumbela, Provincia del Benguela Porti: Cabinda, Provincia di Cabinda Luanda Lobito, Provincia del Benguela Namibe, Provincia di Namibe Soyo, Provincia di Zaire Altri punti d’entrata: Malongo, Provincia di Cabinda Allegato 3 4 (art. 6 e 9) Dirigenti dell’UNITA

Il testo di questo allegato non è pubblicato nella RU. Tirature a parte possono essere ottenute presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), Sezione controlli all’esportazione e sanzioni, Effingerstrasse1, 3003 Berna. L’allegato è pure consultabile su Internet (http://www.seco-admin.ch). Fa stato la versione stampata.