RU 2002 1183
Ordinanza
concernente il trasporto di merci pericolose su strada
(SDR)
Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 aprile 19851 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 27a
Sezione 9 Comunicazioni obbligatorie delle autorità e collaborazione con l’estero
Art. 27a Comunicazione di infrazioni e collaborazione con l’estero
Se in occasione di un controllo stradale la polizia riscontra infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, lo comunica:
all’autorità cantonale competente e all’Ufficio federale dei trasporti, se si tratta di un veicolo immatricolato in Svizzera o di un’azienda con sede in Svizzera;
all’autorità competente dello Stato di immatricolazione, se si tratta di un veicolo immatricolato nell’UE o di un’azienda con sede nell’UE.
L’Ufficio federale riceve le comunicazioni di Stati membri dell’UE in merito a infrazioni gravi o ripetute alle prescrizioni sul trasporti di merci pericolose commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da aziende con sede in Svizzera nonché in merito alle misure adottate e trasmette tali comunicazioni all’autorità cantonale competente.
Gli organi di polizia del Cantone sul cui territorio è stato riscontrato, in occasione di un controllo stradale, che un veicolo immatricolato nell’UE o un’azienda con sede nell’UE ha infranto gravemente o ripetutamente le prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, possono chiedere allo Stato di immatricolazione informazioni pertinenti e l’adozione di misure appropriate.
Se lo Stato di immatricolazione esegue, sulla base di una domanda di cui al capoverso 3, un controllo presso un’azienda, l’autorità cantonale di immatricolazione può chiedere che le sia reso noto il risultato.
Art. 27b Comunicazioni a scopi statistici
Al più tardi entro sei mesi dalla fine di ogni anno civile, gli organi di polizia comunicano all’Ufficio federale:
se possibile, il volume registrato o stimato dei trasporti stradali di merci pericolose (in tonnellate trasportate o in tonnellate per chilometro);
il numero di controlli eseguiti;
il numero di veicoli controllati (indicando se sono immatricolati in Svizzera, in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato terzo);
il numero e il tipo di infrazioni constatate;
il numero e il tipo di sanzioni inflitte.
Le comunicazioni sono trasmesse nella forma prescritta dall’Ufficio federale.
L’Ufficio federale trasmette ogni anno le comunicazioni alla Commissione dell’UE.
Titolo prima dell’art. 28
Sezione 10 Disposizioni penali
Titolo prima dell’art. 34
Sezione 11 Disposizioni finali
Art. 34 cpv. 2
Esse provvedono affinché una parte rappresentativa dei trasporti di merci pericolose su strada sia sottoposta a controlli.
Art. 34a Svolgimento dei controlli
La polizia incaricata della sorveglianza della circolazione stradale esegue i controlli di cui all’articolo 34 capoverso 2 per sondaggio e in un lasso di tempo ragionevole sulla base di una lista di controllo dell’Ufficio federale.
I controlli stradali sono eseguiti in luoghi nei quali i veicoli su cui sono riscontrate infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose possono essere riportati a uno stato conforme alle prescrizioni oppure immobilizzati sul posto senza pericolo per la sicurezza.
Le autorità di polizia consegnano al conducente del veicolo una copia della lista di controllo compilata o un certificato di controllo.
Le autorità cantonali eseguono controlli presso le aziende di speditori, vettori e destinatari.
Se in occasione di un controllo presso un’azienda sono riscontrate una o più infrazioni alle prescrizioni sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere riportato a uno stato conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l’azienda.
In occasione di controlli stradali o presso le aziende di speditori, vettori e destinatari, possono essere richiesti campioni di merce o d’imballaggio e vietati trasporti o confiscati imballaggi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |