RU 2002 1366
Ordinanza
concernente lo sdoganamento degli invii postali
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 febbraio 19721 concernente lo sdoganamento degli invii postali è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 3
Nel traffico della posta-lettere non occorre presentare una dichiarazione d’esportazione per gli invii il cui valore non eccede 700 franchi.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |