RU 2002 1378
Ordinanza
sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda
(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 9 cpv.1 lett. e
Per azienda d’estivazione s’intende un’impresa agricola che:
e. è gestita durante l’estivazione; e
Art. 29 cpv. 3
Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:
prodotto con latte di aziende d’estivazione nella regione d’estivazione; e
prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situati nella regione d’estivazione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |