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Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

AS 2002 1378 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 24 apr 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-1378/it/ordinanza-sulla-terminologia-agricola-e-sul-riconoscimento-delle-forme-di-azienda

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91)

RU 2002 1378

Ordinanza
sulla terminologia agricola e sul riconoscimento
delle forme di azienda
(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 24 aprile 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 9 cpv.1 lett. e

Per azienda d’estivazione s’intende un’impresa agricola che:

e. è gestita durante l’estivazione; e

Art. 29 cpv. 3

Per formaggio di montagna s’intende anche il formaggio alpestre:

  1. prodotto con latte di aziende d’estivazione nella regione d’estivazione; e

  2. prodotto in un’azienda d’estivazione o in un caseificio situati nella regione d’estivazione.

Footnotes

  1. [1] RS 910.91

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz