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Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere

AS 2002 1489 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 8 mar 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-1489/it/ordinanza-del-dfe-concernente-le-sementi-e-i-tuberi-seme-delle-specie-campicole-nonche-di-piante-foraggere

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole (RS 916.151.1)

RU 2002 1489

Ordinanza del DFE
concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie
campicole nonché di piante foraggere
(Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)

Modifica dell’8 marzo 2002

Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:

I

L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998! sulle sementi e i tuberi-seme è modificata come segue:

Art. 20 lett. a

Per la produzione e la certificazione (s.1.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:

a. di una varietà ammessa nel catalogo secondo l’articolo 13 0, eccetto le varietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea? o di una varietà sperimentale;

Footnotes

  1. [1] RS 916.151.1

Art. 22 cpv. 3 lett. d

Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

d. fornire, su richiesta dell’Ufficio federale, una descrizione ufficiale delle varietà le cui sementi devono essere certificate (s.1.).

Art. 27 cpv.1 lett. b

Possono essere commercializzati soltanto le sementi e i tuberi-seme:

b. di una varietà ammessa nel catalogo secondo l’articolo 13 0, eccetto le varietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea3.

2. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE, C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE, C 252 A, 3. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE, C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE, C 252 A,

Art. 41 cpv.1

Abrogato

Art. 45 cpv.1 e Ibis

Abrogati

Art. 48

Abrogato

Art. 50 cpv. 2

Esso indica gli aggiornamenti del catalogo comune delle varietà della Comunità europea‘ per quanto concerne i rinvii di cui agli articoli 20 e 27.

Art. 51b Disposizioni transitorie

Le varietà di piante foraggere messe in commercio in Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente modifica e non ammesse nel catalogo o nel catalogo comune delle varietà della Comunità europea5, ma ammesse nella lista dei cultivar dell’OCSE possono essere commercializzate per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

I

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

8 marzo 2002 Dipartimento federale dell’economia:

Pascal Couchepin 3430 4. Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE,C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE C 51 A,

Catalogo comune delle varietà delle specie agricole, 21° edizione integrale, GUCE,C 321 A, del 9.11.1999, p.1, modificata l’ultima volta dall’11° complemento, GUCE C 51 A,