RU 2002 1616
Ordinanza
sul rimborso delle spese nel settore dei PF
dell’11 aprile 2002
Il Consiglio dei PF,
visti gli articoli 15 e 37 capoverso3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale; visto l’articolo2 capoverso2 dell’ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002; visto l’articolo 44 capoverso2 dell’ OPers settore dei PF del 15 marzo 20013,
ordina:
Art. 1 Principi
I collaboratori del settore dei PF hanno diritto al rimborso delle spese documentabili per mansioni professionali necessarie, svolte in particolare fuori del luogo di lavoro abituale.
Per queste spese, devono attenersi ai seguenti criteri: adeguatezza, convenienza, risparmio di tempo e rispetto dell’ambiente.
I principi per il rimborso delle spese si applicano indipendentemente dalla provenienza dei fondi impiegati.
Art. 2 Pasti
Per pasti fuori casa in Svizzera e all’estero sono rimborsati 25 franchi. Questo importo è dimezzato se il pasto è consumato in un ristorante del personale.
In casi giustificati possono essere corrisposte spese più elevate o rimborsati pasti consumati al luogo di lavoro.
Art. 3 Pernottamenti
Sia in Svizzera sia all’estero è previsto di norma il rimborso del pernottamento in un albergo di categoria media.
In casi giustificati è possibile scegliere uno standard più elevato. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.
Chi pernotta fuori casa in ambito privato riceve un rimborso massimo di 40 franchi per notte.
Art. 4 Trasporto
In linea di principio si devono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici.
Sono rimborsate le spese effettive calcolate in base all’offerta più conveniente.
Chi impiega abbonamenti privati per i trasferimenti professionali ha diritto a un contributo proporzionale al prezzo d’acquisto.
A chi deve utilizzare l’autovettura privata è corrisposta un’indennità di 60 centesimi per chilometro. In casi giustificati può essere concessa un’indennità chilometrica più elevata. Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca definiscono le condizioni e la cerchia degli aventi diritto.
Art. 5 Trasferte in aereo
In linea di principio si deve scegliere l’offerta più conveniente.
Di norma per i voli europei e intercontinentali è rimborsato il biglietto d’aereo per la classe economica. Per i voli intercontinentali può essere accordata in determinati casi la classe «Business».
I membri della direzione possono volare in classe «Business».
Il ricorso a voli nazionali è ammesso solo in casi eccezionali.
Art. 6 Invito di ospiti
Se si invitano ospiti sono rimborsate le spese effettive.
Art. 7 Competenze
L’applicazione della presenta ordinanza compete al Consiglio dei PF, ai PF e agli istituti di ricerca.
Se necessario essi emanano disposizioni esecutive aggiuntive.
Gli organi di controllo interni dei PF e degli istituti di ricerca vigilano sulla corretta applicazione dell’ordinanza. L’esame da parte dell’Ispettorato delle finanze del Consiglio dei PF ha carattere sussidiario.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
11 aprile 2002 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il delegato e vicepresidente, Stephan Bieri Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.