RU 2002 163
Ordinanza
sull’adempimento di compiti di polizia giudiziaria
in seno all’Ufficio federale di polizia
del 30 novembre 2001
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli1, 2, 4 capoverso1, 6 capoverso2, 11 capoverso1, 13 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);
visti gli articoli 17, 27 e 100-124 della legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale;
visti gli articoli 264, 322ter-322octies, 340, 340bis, 351ter-351sexies del Codice penale3 (CP),
ordina:
Art. 1 Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia
La Polizia giudiziaria federale in seno all’Ufficio federale di polizia funge da:
polizia giudiziaria della Confederazione;
Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 7 LUC;
Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 9 LUC e dell’articolo 29 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti;
Ufficio centrale per la lotta contro la falsificazione delle monete, ai sensi dell’articolo12 della Convenzione internazionale del 20 aprile 19295 per la lotta contro la falsificazione delle monete;
Ufficio centrale per la lotta contro la tratta delle bianche, ai sensi dell’articolo1 dell’Accordo internazionale del 18 maggio 19046 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche;
Ufficio centrale per la lotta contro la diffusione delle pubblicazioni oscene, ai sensi dell’articolo1 dell’Accordo internazionale del 4 maggio 19107 per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene.
Art. 2 Compiti di polizia giudiziaria
In qualità di polizia giudiziaria della Confederazione, la Polizia giudiziaria federale esegue, sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, indagini preliminari e investigazioni nella sfera di competenza della Confederazione, se sussistono indizi e informazioni che motivano un sospetto di reato.
Nell’ambito della sua attività di polizia giudiziaria, la Polizia giudiziaria federale effettua analisi operative tese a fornire aiuto e sostegno nel trattamento di casi complessi.
La comunicazione di dati provenienti da investigazioni di polizia giudiziaria è retta dalle prescrizioni della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale nonché dalla legge federale del 20 marzo 19818 sull’assistenza internazionale in materia penale.
Art. 3 Compiti quale Ufficio centrale di polizia giudiziaria
In qualità di Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva a livello internazionale, la Polizia giudiziaria federale svolge i compiti d’informazione e coordinamento previsti nell’articolo2 lettere a, b, d ed e LUC.
Nell’ambito della sua attività di coordinamento, la Polizia giudiziaria federale garantisce:
il contatto con le autorità nazionali ed estere di perseguimento penale e di polizia;
lo svolgimento coordinato delle investigazioni sul piano temporale e materiale;
la conduzione dei propri agenti di collegamento distaccati all’estero;
l’assistenza agli agenti di collegamento stranieri distaccati in Svizzera.
L’attività d’analisi strategica ai sensi dell’articolo2 lettera c LUC è espletata dal Servizio di analisi e prevenzione in seno all’Ufficio federale di polizia. Vi rientra l’analisi dei dati relativi a gruppi di autori, segnatamente la loro provenienza, composizione, delinquenza e specificità, nonché ai tipi di reati e ai metodi utilizzati per commetterli. I rapporti di situazione sono allestiti a destinazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e delle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Essi possono essere resi accessibili sotto forma anonimizzata anche ad altre autorità o organizzazioni sempreché siano necessari all’adempimento dei loro compiti. Si può rinunciare ad anonimizzare i dati qualora le autorità di perseguimento penale abbiano già reso noto al pubblico l’identità degli interessati e le fattispecie che li concernono. È fatta salva la comunicazione di dati personali ai sensi degli articoli 5-7.
Art. 4 Collaborazione con le autorità
Le seguenti autorità sono tenute, su richiesta della Polizia giudiziaria federale, a collaborare e a informare ai sensi dell’articolo 4 LUC:
autorità di perseguimento penale, segnatamente pubblici ministeri, giudici istruttori, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e organi di polizia giudiziaria della Confederazione e dei Cantoni;
servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni, nonché autorità della Confederazione incaricate dell’esecuzione della legge federale del 21 marzo 19979 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
organi delle guardie di confine e delle dogane;
autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria;
controlli degli abitanti e registri pubblici, segnatamente registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’aviazione civile nonché registro fondiario;
autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni.
Le autorità di cui al capoverso1 sono tenute a fornire informazioni qualora i dati personali richiesti siano indispensabili all’adempimento dei compiti legali della Polizia giudiziaria federale. Inoltre esse trasmettono alla Polizia giudiziaria federale tutti i dati, non relativi a persone, che la Polizia giudiziaria federale necessita per l’adempimento del mandato legale e le forniscono appoggio logistico.
Le informazioni di cui al capoverso2 comprendono segnatamente:
informazioni di natura tecnica o statistica, relative a reati, Paesi e popolazioni, nonché indicazioni sui metodi utilizzati per commettere i reati;
la partecipazione a gruppi di lavoro o d’inchiesta degli Uffici centrali, previa reciproca consultazione e nell’ambito delle possibilità d’ordine personale e finanziario.
Per la domanda d’assistenza amministrativa la Polizia giudiziaria federale fornisce, di norma, una motivazione orale sommaria al servizio al quale ha chiesto informazioni. Essa può rifiutare di fornire una motivazione qualora si tratti di informazioni di portata minore, oppure qualora i diritti della personalità dell’interessato potessero risultarne pregiudicati. In caso di informazioni di vasta portata, il servizio richiesto può esigere una motivazione scritta della domanda. La motivazione scritta può essere presentata posteriormente quando vi sia pericolo nel ritardo.
La Polizia giudiziaria federale può fissare temi d’informazione prioritari nonché standardizzare il rilascio delle informazioni. A questo proposito si tiene conto, in particolare, delle richieste delle autorità cantonali di perseguimento penale e di polizia.
Art. 5 Comunicazione di dati personali ad autorità tenute a fornire informazioni
Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali alle autorità menzionate nell’articolo4.
La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali:
autorità di cui all’articolo4 capoverso1 lettera a, per i loro procedimenti penali, investigazioni di polizia giudiziaria e procedure d’assistenza giudiziaria;
autorità di cui all’articolo4 capoverso1 lettere b e c, per le loro procedure d’investigazione di polizia giudiziaria e per l’adempimento dei compiti ai sensi della LMSI10;
autorità di cui all’articolo4 capoverso1 lettera d, per l’adempimento dei compiti di polizia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell’ambito delle disposizioni d’entrata e di soggiorno e in quello della legislazione in materia d’asilo.
Art. 6 Comunicazione di dati personali ad altri destinatari
Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d’assistenza amministrativa, la Polizia giudiziaria federale può comunicare i dati personali ai seguenti altri destinatari:
altri servizi dell’Ufficio federale di polizia;
autorità competenti in materia di corrispondenza postale, telefonica e telegrafica, per ordinare ed eseguire misure di sorveglianza ufficiale;
autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia nella misura in cui siano adempiute le premesse di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC;
organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL) sempreché siano adempiute le premesse di cui all’articolo13 capoverso 2 LUC;
autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze;
Amministrazione federale delle finanze;
Commissione federale delle banche;
Commissione federale delle case da gioco;
Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro;
Segretariato di Stato dell’economia;
autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso4 lettere c nonché d LMSI11;
Ufficio federale dell’aviazione civile;
autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’estero;
organizzazioni non governative, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, sempreché si tratti di impedire e d’individuare forme particolari di criminalità;
autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.
La Polizia giudiziaria federale può inoltre comunicare spontaneamente i dati personali alle seguenti autorità, a sostegno dell’adempimento dei loro compiti legali:
altri servizi dell’Ufficio federale di polizia;
autorità di altri Paesi, che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria sempreché siano adempiute le premesse di cui all’articolo13 capoverso 2 LUC;
organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL) sempreché siano adempiute le premesse di cui all’articolo13 capoverso 2 LUC;
autorità federali e cantonali competenti in materia di finanze, per le loro investigazioni di polizia giudiziaria in ambito fiscale;
Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti penali amministrativi;
Commissione federale delle banche, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito della legislazione su banche, borse e fondi d’investimento, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
Commissione federale delle case da gioco, a sostegno dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito della legislazione sulle case da gioco;
Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno dell’attività di vigilanza nell’ambito della legge del 10 ottobre 199712 sul riciclaggio di denaro, sempreché si tratti di informazioni attendibili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento;
i. autorità federali competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso4 lettere c e d LMSI, per i loro accertamenti, sempreché si tratti di informazioni attendibili.
Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni nonché all’Incaricato federale della protezione dei dati per l’adempimento delle loro funzioni di controllo.
La Polizia giudiziaria federale deve offrire all’Archivio federale, per l’archiviazione, tutti i documenti di cui non ha più bisogno in modo permanente ai sensi della legge federale del 26 giugno 199813 sull’archiviazione.
Art. 7 Restrizioni della comunicazione di dati
In occasione della comunicazione di dati occorre tenere conto dei divieti d’utilizzazione. La Polizia giudiziaria federale può comunicare a Stati esteri dati concernenti richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell’ufficio federale competente.
La Polizia giudiziaria federale nega o limita la comunicazione di dati qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
Nell’ambito di una procedura d’investigazione di polizia giudiziaria, gli organi preposti al perseguimento penale o i servizi di polizia che collaborano con la Polizia giudiziaria federale possono comunicare i dati di cui dispongono alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone. La Polizia giudiziaria federale deve esserne informata.
In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull’attendibilità e attualità dei dati. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d’uso e del fatto che la Polizia giudiziaria federale si riserva il diritto di informarsi in merito all’impiego dei dati.
Art. 8 Agenti di collegamento
Gli agenti di collegamento svizzeri sono annunciati presso lo Stato ospitante in qualità di addetti diplomatici dell’Ambasciata di Svizzera. Sul piano tecnico sono subordinati alla Polizia giudiziaria federale.
Gli agenti di collegamento svizzeri adempiono segnatamente i compiti seguenti:
tutela di tutti gli interessi delle autorità svizzere di perseguimento penale nello Stato ospitante nei settori della criminalità organizzata come pure in altri casi rilevanti di polizia giudiziaria suscettibili d’assistenza giudiziaria, nonché, a titolo supplementare, nel campo della criminalità economica;
sostegno alle autorità di perseguimento penale dello Stato ospitante in casi rilevanti di polizia giudiziaria suscettibili d’assistenza giudiziaria;
raccolta e scambio d’informazioni nei settori di competenza della Polizia giudiziaria federale, segnatamente analisi di nuove forme di criminalità;
consulenza alle autorità di perseguimento penale dello Stato ospitante nei settori di competenza della Polizia giudiziaria federale;
partecipazione a conferenze e congressi organizzati nella regione di stazionamento sui temi di competenza della Polizia giudiziaria federale;
collaborazione nel quadro di tutte le questioni d’assistenza giudiziaria e d’estradizione riguardanti autorità svizzere.
Per adempiere i loro compiti gli agenti di collegamento collaborano con le autorità estere ai sensi dell’articolo13 capoverso 2 LUC e dell’articolo6 capoverso2 lettere a e b della presente ordinanza. Per la collaborazione con le autorità svizzere si applicano gli articoli 4-7.
La conclusione di accordi con l’estero sullo stazionamento degli agenti di collegamento spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 9 Obbligo d’informazione nel settore della criminalità organizzata
Per autorità di perseguimento penale di cui all’articolo8 capoverso 1 LUC s’intendono i pubblici ministeri, i giudici istruttori, le autorità preposte all’assistenza giudiziaria nonché gli organi della polizia giudiziaria di Confederazione e Cantoni. Le informazioni che tali autorità sono tenute a comunicare alla Polizia giudiziaria federale hanno lo scopo di fornire reciproco sostegno per facilitare l’adempimento dei compiti legali.
Vanno comunicate l’apertura e l’archiviazione di procedure d’investigazione nonché le informazioni di polizia giudiziaria in merito a:
organizzazioni per le quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter CP;
persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la partecipazione di un’organizzazione ai sensi della lettera a;
persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che appartengano o sostengano un’organizzazione ai sensi della lettera a;
persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati ai sensi dell’articolo 340bis CP.
La Polizia giudiziaria federale può informare regolarmente in merito a indicatori che facciano supporre l’esistenza di organizzazioni ai sensi dell’articolo 260ter numero1 capoverso 1 CP.
Art. 10 Obbligo d’informazione nel settore del traffico illegale di stupefacenti
Soggiacciono all’obbligo d’informazione di cui all’articolo 10 LUC le autorità di perseguimento penale, segnatamente i pubblici ministeri, i giudici istruttori, le autorità preposte all’assistenza giudiziaria nonché gli organi della polizia giudiziaria dei Cantoni, incaricati di perseguire le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti.
Conformemente all’articolo 10 LUC vanno comunicate tutte le procedure d’investigazione avviate per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, nonché le relative misure tecniche di vigilanza. Ove l’infrazione riguardi soltanto il consumo e il traffico di esigue quantità di stupefacenti, ci si può limitare, indicando tale circostanza, a fornire informazioni concise.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 novembre 199715 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto al più tardi sino al 30 giugno 2005.
30 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |