RU 2002 1641
Ordinanza
sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro
della Comunità europea
(ORPMCE)
Modifica del 22 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea (ORPMCE) è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE)
Art. 1 lett. a
La presente ordinanza regola:
a. la riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie per assicurati di modeste condizioni economiche residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia e beneficiari di una rendita svizzera nonché per i loro familiari assicurati;
Art. 6 cpv. 2
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) fissa ogni anno il fattore di conversione per ciascuno degli Stati membri della Comunità europea nonché per l’Islanda e la Norvegia basandosi sulle statistiche fornite da organizzazioni internazionali.
Art. 7 Premi medi
Al fine di stabilire il diritto a una riduzione dei premi, sono determinanti i premi medi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fissati ogni anno dal Dipartimento per ogni Stato membro della Comunità europea, per l’Islanda e la Norvegia applicabili ai beneficiari di rendite ed i loro familiari assicurati.
Art. 17 cpv. 2
L’apposito modulo va compilato distinguendo i dati dei singoli Stati membri della Comunità europea, dell’Islanda e della Norvegia e dei singoli assicuratori.
Art. 19 Disposizione transitoria
Per i primi tre anni civili successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza, invece dei premi medi giusta l’articolo 7 saranno determinanti i premi superiori del
per cento ai premi minimi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie validi in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea nonché in Islanda e in Norvegia per i beneficiari di rendite e per i loro familiari assicurati.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.
22 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |