RU 2002 1939
Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione
dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti
biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 24a Certificato di controllo
Le importazioni giusta gli articoli 23 e 24 devono essere corredate di un certificato di controllo. Se l’invio è suddiviso in diverse partite prima dello sdoganamento, per ogni partita risultante dalla suddivisione dev’essere rilasciato un certificato di controllo parziale.
Il Dipartimento può attenuare o sopprimere l’obbligo del certificato di controllo per importazioni provenienti dai Paesi di cui all’articolo 23.
Il Dipartimento può emanare prescrizioni d’esecuzione concernenti segnatamente il certificato di controllo, il certificato di controllo parziale e la procedura.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |