RU 2002 1940
Ordinanza
sulla concessione di contributi per la destinazione
di parte del raccolto d’uva del 2002 all’elaborazione
di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
del 26 giugno 2002
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:
Art. 1 Principio
Agli addetti all’elaborazione di succo d’uva, di vino-mosto, di vino-mosto pastorizzato nonché di succo d’uva e di mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione può essere concesso un contributo nel quadro del credito accordato sempreché i Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra limitino nuovamente la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001. Per addetti all’elaborazione si intendono le aziende vinicole che trasformano le uve raccolte in prodotti analcolici o a basso tenore alcolico.
Art. 2 Diritto al contributo
Hanno diritto al contributo soltanto gli addetti all’elaborazione assoggettati al controllo della contabilità e della cantina giusta l’articolo 67 della legge sull’agricoltura.
I prodotti devono provenire dai Cantoni che hanno nuovamente limitato la loro produzione per quanto concerne i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau almeno nella misura di quanto fatto nel 2001.
Art. 3 Esigenze concernenti il succo d’uva
Il contributo è versato unicamente se il succo d’uva è di qualità ineccepibile e se:
adempie le prescrizioni dell’articolo 231 dell’ordinanza del 1o marzo 19952 sulle derrate alimentari (ODerr);
è elaborato a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau di categoria1 del raccolto 2002;
proviene da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.
RS 916.147.1 d’uva del 2002 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
Art. 4 Esigenze concernenti il vino-mosto e il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d’uva e il mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione
Il contributo è versato unicamente se il vino-mosto, il vino-mosto pastorizzato nonché il succo d’uva ed il mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione:
adempiono le prescrizioni degli articoli 374 e 375 ODerr;
sono elaborati a partire da uve indigene dei vitigni Chasselas e Müller- Thurgau di categoria1 del raccolto 2002;
provengono da uve oggetto del controllo ufficiale della vendemmia.
Art. 5 Importo del contributo
Il contributo ammonta a franchi1.60 il chilogrammo di uva o a franchi2.- il litro di mosto d’uva trasformato in succo d’uva, vino-mosto, vino-mosto pastorizzato o succo d’uva e mosto d’uva pastorizzati, in fase di fermentazione.
Se il credito accordato non è sufficiente a soddisfare tutte le domande, l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) calcola il volume massimo per domanda a favore della quale può essere concesso un contributo.
Art. 6 Domande
Gli addetti all’elaborazione devono inoltrare le loro domande all’Ufficio federale entro il 31 agosto 2002. È consentita una sola domanda per addetto all’elaborazione.
La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
nome e indirizzo dell’addetto all’elaborazione;
numero del registro della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini;
volume massimo di uva o di mosto che l’addetto all’elaborazione intende trasformare;
utilizzazione cui l’addetto all’elaborazione intende destinare l’uva o il mosto (succo, vino-mosto, ecc.).
Art. 7 Versamento del contributo
Entro il 30 novembre 2002 il richiedente deve presentare all’Ufficio federale:
a. un conteggio che indichi gli acquisti di uva o di mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici, corredato delle copie delle fatture emesse dai venditori e sulle quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici»;
d’uva del 2002 all’elaborazione di prodotti analcolici o a basso tenore alcolico
b. i certificati rilasciati all’atto del controllo ufficiale della vendemmia sui quali deve figurare la menzione «uva o mosto d’uva per l’elaborazione di prodotti analcolici».
L’Ufficio federale versa il contributo al richiedente entro il 31 dicembre 2002.
Art. 8 Controllo
L’Ufficio federale può incaricare la Commissione federale per il controllo del commercio dei vini di svolgere controlli.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o agosto 2002.
26 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |