RU 2002 2066
Ordinanza del DFE
sui piani di sviluppo delle scuole universitarie professionali
del 15 maggio 2002
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali (OSUP),
ordina:
Art. 1 Dati riguardanti il piano finanziario
Oltre ai dati richiesti dall’articolo 12 capoverso 1 OSUP, i piani di sviluppo delle scuole universitarie professionali forniscono dati sul piano finanziario quali:
lo sviluppo finanziario delle scuole universitarie professionali e dei loro settori di studio;
l’evoluzione dei costi di perfezionamento, della ricerca applicata e dello sviluppo, come pure quelli dei servizi a terzi;
i costi degli investimenti pianificati.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.
15 maggio 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin RS 414.711.12