RU 2002 2139
Ordinanza
sulla notificazione delle prescrizioni e norme tecniche
nonché sui compiti dell’Associazione Svizzera di
Normazione
(Ordinanza sulla notificazione, ON)
Modifica del 29 maggio 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 giugno 19961 sulla notificazione è modificata come segue:
Ingresso, quarto comma in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20012 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H,
Art. 1 cpv.2
Gli articoli 2–4 e 8 sono applicabili anche alle regole relative ai servizi della società dell’informazione nel senso dell’allegato H dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).
II
La presente modifica entra in vigore il 1º giugno 2002.
29 maggio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz