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Accordo del 18 ottobre 1950 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

AS 2002 2591 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 10 feb 1997

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-2591/it/accordo-del-18-ottobre-1950-concernente-i-servizi-aerei-tra-la-svizzera-e-la-svezia

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia (RS 0.748.127.197.14)

RU 2002 2591

Accordo del 18 ottobre 1950 concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

Accordo del 18 ottobre 1950

concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia Modifica dell’Accordo1

Conclusa mediante scambio di note del 30 ottobre 1995/10 febbraio 1997 Entrata in vigore il 12 febbraio 1997

Traduzione2

Footnotes

  1. [1] RS 0.748.127.197.14; RU 1951 612

Art. 5bis Sicurezza dell’aviazione

1. Ciascuna Parte riafferma che i suoi obblighi nei confronti dell’altra Parte di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile contro gli interventi illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. Ciascuna Parte agisce in particolare conformemente alle disposizioni della «Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili», firmata a Tokyo il 14 settembre 19633, della «Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili», firmata all’Aia il 16 dicembre 19704, della «Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile», firmata a Montreal il 23 settembre 19715, del «Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, a completamento della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conchiusa a Montreal il 23 settembre 1971», firmato a Montreal il 24 febbraio 19886, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. A ciascuna Parte viene accordata dall’altra Parte, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19447; ciascuna Parte esige che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei suoi propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul suo territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul suo territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Dal testo originale inglese.

4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell’aviazione al momento dell’entrata, dell’uscita o durante il soggiorno sul territorio dell’altra Parte, di cui si tratta nel numero3 del presente articolo. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati sul suo territorio provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l’ispezione dei passeggeri, dell’equipaggio, dei bagagli a mano, dei bagagli delle merci, degli invii postali e delle provviste di bordo prima e durante l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti di sicurezza speciali per fronteggiare una particolare minaccia. 5. In caso di incidente o di minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, ciascuna Parte si adopera nei confronti dell’altra per facilitare le comunicazioni e adottano tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Footnotes

  1. [3] RS 0.748.710.1
  2. [4] RS 0.748.710.2
  3. [5] RS 0.748.710.3
  4. [6] RS 0.748.710.31
  5. [7] RS 0.748.0