RU 2002 2841
Ordinanza
concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova, OU)
Modifica del 28 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle uova è modificata come segue:
Art. 12 cpv.1, secondo periodo
... Fanno eccezione le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.
Art. 13a cpv.1, secondo periodo
... Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).
II
La presente modifica entra in vigore il 1º ottobre 2002.
28 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |