RU 2002 3176
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificato secondo l’annesso.
II
La presente modifica entra in vigore il 23 settembre 2002.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 4
Segnale per il traffico S (art. 1 OTS2) Il segnale deve essere applicato sul davanti e sul dietro del veicolo o della combinazione di veicoli, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo del segnale quadrato è rosso, la lettera «S» è gialla. Le dimensioni minime sono:
Lato del quadrato: 25 cm S Altezza della «S»: Larghezza della «S»: Larghezza del tratto: 2/3 del lato 1/2 del lato 1/10 del lato