RU 2002 3184
Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per motoveicoli,
quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore
e tricicli a motore
(OETV 3)
Modifica del 21 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 settembre 19981 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è modificata come segue:
Sostituzione di un termine Al numero 3.3.2 il termine «Allegato» è sostituito con «Allegato 2 OETV2».
Art. N. 1 .1.2.6
1.1.2.6 I veicoli di piccola serie, vale a dire i veicoli appartenenti a un tipo di veicolo giusta l’articolo2 numero1 della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o giusta l’articolo2 numero 1 della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, il cui numero di esemplari all’anno è limitato a 200;
Art. N. 1 .2.1
1.2.1 I veicoli che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE (direttive CEE/CE), menzionate ai numeri2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE), come anche ai dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e quadricicli a motore e tricicli a motore del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva
n. 92/61/CEE del Consiglio.
Art. N. 1 .2.1.1, prima frase
1.2.1.1 Le esigenze tecniche giusta il n. 1.2.1 sono adempiute se sono stati presentati un’approvazione generale CE o un certificato di conformità CE giusta la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Inoltre la conformità alle esigenze tecniche può essere provata mediante approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti o dichiarazioni di conformità, o giusta la direttiva
n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio. …
Art. N. 1 .3.1.1
Abrogato
Art. N. 2 .1
2.1 Alle singole esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, corrispondentemente alla loro classificazione si applicano le prescrizioni della CE (direttive CEE/CE), menzionate ai numero2.4–2.10, o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti ECE) e i dati del fabbricante conformemente all’elenco completo giusta l’allegato I della direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, o conformemente all’elenco completo dell’allegato I della direttiva
n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.
Art. N. 2 .2, terza frase
2.2 … I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna.
Art. N. 2 .3
2.3 Le date di pubblicazione e modifica di direttive CEE/CE e di regolamenti ECE sono indicate nell’allegato 2 OETV.
quadricicli a motore e tricicli a motore
Art. N. 2 .10.11
2.10 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari Direttiva di base CE Capitolo Reg. ECE
n.
… 2.10.11 Indicatore di velocità 2000/7/CE ECE-R 39
II
L’allegato è abrogato.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2002.
21 agosto 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |