RU 2002 3495
Ordinanza
concernente il mercato del bestiame da macello
e della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)
Modifica del 16 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul bestiame da macello è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3
L’esito della classificazione neutrale della qualità dev’essere riportato per scritto sul documento di pesatura.
Art. 32 cpv.2
Prima del pagamento del primo terzo del prezzo di aggiudicazione non è consentita l’importazione all’ADC o, per le importazioni nel quadro dei contingenti doganali 101 e 102 giusta l’allegato2 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, all’aliquota di dazio zero.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
16 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |