RU 2002 374
Statuto del Consiglio d’Europa
del 5 maggio 1949
RS 0.192.030; RU 1963 797
I
Emendamenti dell’articolo 26 (Rappresentanti di Georgia all’Assemblea parlamentare) Approvati dal Comitato dei Ministri il 24 marzo 1999, e dall’Assemblea parlamentare il 27 gennaio 1999, in applicazione dell’articolo 41(d) Entrati in vigore per la Svizzera il 27 aprile 1999
II
Il testo emendato dell’articolo 26 ha il seguente tenore: Traduzione1
Articolo 262
I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi: Albania 4 Lussemburgo 3 Andorra 2 «ex-Repubblica jugoslava Austria 6 di Macedonia» 3 Belgio 7 Malta 3 Bulgaria 6 Moldavia 5 Cipro 3 Paesi Bassi 7 Croazia 5 Norvegia 5 Repubblica ceca 7 Polonia 12 Danimarca 5 Portogallo 7 Estonia 3 Regno Unito di Gran Finlandia 5 Bretagna e d’Irlanda del Nord 18 Francia 18 Romania 10 Georgia 5 Russia 18 Germania 18 San Marino 2 Grecia 7 Slovacchia 5 Irlanda 4 Slovenia 3 Islanda 3 Spagna 12 Italia 18 Svezia 6 Lettonia 3 Svizzera 6 Liechtenstein 2 Turchia 12 Lituania 4 Ucraina 12 Ungheria 7
Dal testo originale francese (RO 2002 374).
Sostituisce il testo emendato dell’articolo 26 in RU 1997 293.
III
Campo d’applicazione dello Statuto il 19 giugno 2001, complemento3 Stati partecipanti Adesione (A) Entrata in vigore Georgia 27 aprile 1999 A 27 aprile 1999
Completa quelli in RS 0.192.030 e RU 1997 294.