RU 2002 3741
Decreto federale
concernente l’approvazione dello Statuto di Roma
della Corte penale internazionale
del 22 giugno 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20002,
decreta:
Art. 1
Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto) è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
All’atto della ratifica e in conformità con lo Statuto, è inoltre autorizzato a formulare la dichiarazione seguente: «Il Consiglio federale svizzero dichiara che: – le richieste della Corte secondo l’articolo 87 paragrafo1 capoverso a dello Statuto devono essere trasmesse all’Ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte penale internazionale presso l’Ufficio federale di giustizia; – le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 87 paragrafo2 dello Statuto sono il tedesco, il francese e l’italiano; – la Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e gli altri atti di procedura o documenti. Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte quale testimone o perito deve essere allegato il testo della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l’autoincriminazione; tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest’ultima comprende; – conformemente all’articolo 103 paragrafo1 dello Statuto, la Svizzera si dichiara disposta ad assumere l’esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che dimorano abitualmente in Svizzera.»
Art. 2
Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 2 Cost.).
Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2001.4
12 ottobre 2001 Cancelleria federale