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Decreto federale concernente l’approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

AS 2002 3741 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 22 giu 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-3741/it/decreto-federale-concernente-l-approvazione-dello-statuto-di-roma-della-corte-penale-internazionale

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RS 0.312.1)

Foglio federale: Decreto federale concernente l'approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (BBl 2001 564),

RU 2002 3741

Decreto federale
concernente l’approvazione dello Statuto di Roma
della Corte penale internazionale

del 22 giugno 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20002,
decreta:

Footnotes

  1. [1] RS 101
  2. [2] FF 2001 311

Art. 1

Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 19983 (Statuto) è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

All’atto della ratifica e in conformità con lo Statuto, è inoltre autorizzato a formulare la dichiarazione seguente: «Il Consiglio federale svizzero dichiara che: – le richieste della Corte secondo l’articolo 87 paragrafo1 capoverso a dello Statuto devono essere trasmesse all’Ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte penale internazionale presso l’Ufficio federale di giustizia; – le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 87 paragrafo2 dello Statuto sono il tedesco, il francese e l’italiano; – la Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e gli altri atti di procedura o documenti. Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte quale testimone o perito deve essere allegato il testo della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l’autoincriminazione; tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest’ultima comprende; – conformemente all’articolo 103 paragrafo1 dello Statuto, la Svizzera si dichiara disposta ad assumere l’esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che dimorano abitualmente in Svizzera.»

Footnotes

  1. [3] RS 0.312.1; RU 2002 3743

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 2 Cost.).

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001 Il presidente: Peter Hess La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2001.4

12 ottobre 2001 Cancelleria federale

Footnotes

  1. [4] FF 2001 2624