RU 2002 3937
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica dell’11 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 108 della legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (legge); visto l’articolo 43 capoverso3 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv.1 e 3
Compie un servizio militare obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi militari conformemente alla legge militare del 3 febbraio 19955 e all’ordinanza del 20 settembre 19996 sui servizi d’istruzione.
Compie un servizio di protezione civile obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera a della legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla legge federale del 17 giugno 19947 sulla protezione civile e all’ordinanza del 19 ottobre 19948 sulla protezione civile.
Art. 2 Membri del corpo degli istruttori dell’esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell’esercito
Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell’esercito ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera b numero1 della legge:
gli ufficiali e i sottufficiali professionisti ai sensi dell’articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 19959;
gli allievi istruttori che seguono una formazione per ufficiali o sottufficiali professionisti;
gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.
Sono considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera b numero7 della legge:
il capo dell’aggruppamento dell’istruzione;
i capi delle sezioni dell’istruzione, eccetto il capo della sezione della pianificazione, dei centri d’istruzione e dei mezzi d’insegnamento;
i capi istruttori;
i monitori di corso;
gli istruttori;
gli allievi istruttori;
gli impiegati della Confederazione che sono contemporaneamente istruttori.
È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso1 lettera b numero1 della legge, chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell’esercito o svolge altre attività per l’esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto temporaneo).
Art. 3 frase introduttiva
È considerato partecipante all’istruzione tecnica premilitare ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario: ...
Art. 4 cpv.1 frase introduttiva
È considerato partecipante agli esercizi di tiro fuori servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero2 della legge chiunque è autorizzato, in qualità segnatamente di persona obbligata al tiro o di persona autorizzata secondo l’ordinanza del 27 febbraio 199110 sul tiro fuori del servizio a partecipare: ...
Art. 5 cpv.1 frase introduttiva e cpv.2
È considerato partecipante a un’attività militare volontaria o sportiva militare fuori servizio ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero3 della legge, segnatamente, chiunque è autorizzato, conformemente alle prescrizioni, a partecipare o collabora come monitore, funzionario o personale ausiliario a: ...
Nelle manifestazioni militari o sportive militari internazionali, sono considerati partecipanti ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero3 della legge solo i membri della delegazione svizzera.
Art. 6 cpv.1 frase introduttiva e cpv.2
È considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile: ...
È pure considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso1 lettera g numero 4 della legge chiunque è designato dalle autorità cantonali e comunali per l’esecuzione della mobilitazione e delle esercitazioni corrispondenti.
Art. 15 cpv.2
Il guadagno il cui importo supera il guadagno massimo assicurato non è preso in considerazione. È fatta salva la determinazione del grado dell’incapacità al lavoro secondo l’articolo 28 capoverso3 della legge o del grado d’invalidità secondo l’articolo 16 LPGA.
Art. 24 cpv.1 e 7
L’anno in cui le rendite sono state assegnate per l’ultima volta con decisione secondo l’articolo 49 LPGA (anno determinante) è determinante per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari ai sensi dell’articolo 43 della legge.
La comunicazione dell’adeguamento delle rendite avviene con una procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA.
Art. 29 Coordinamento in generale
Nel calcolo del sovraindennizzo secondo l’articolo 69 LPGA occorre tener conto delle spese supplementari provocate all’assicurato dall’evento assicurato e di eventuali diminuzioni di reddito subite dai suoi congiunti, nella misura in cui tali spese e perdite non siano coperte da altre prestazioni dell’assicurazione militare.
L’assicurazione militare può subordinare l’entità delle sue prestazioni alla notificazione dell’evento ad altre assicurazioni sociali.
Art. 31 cpv.6
Abrogato
Art. 32 Computo di prestazioni dell’AVS, dell’AI e dell’assicurazione contro gli infortuni
In caso di concorso di prestazioni dell’assicurazione militare con quelle dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’assicurazione contro gli infortuni, sono computate:
le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità (incluse le rendite suppletive) e quelle dell’assicurazione contro gli infortuni che concorrono con le rendite dell’assicurazione militare; le rendite vedovili e per orfani sono cumulate;
le indennità di rincaro;
i redditi di un’attività lucrativa che il beneficiario di una rendita dell’assicurazione militare e dell’assicurazione per l’invalidità o dell’assicurazione contro gli infortuni riscuote o potrebbe ancora riscuotere in virtù della sua capacità parziale di guadagno.
È determinante, per il calcolo della riduzione della rendita, il guadagno annuo su cui si fonda la rendita dell’assicurazione militare o su cui si fonderebbe ove non fosse tenuto conto del limite di guadagno di cui all’articolo 28 capoverso4 della legge. Questo limite di riduzione sottostà agli adeguamenti giusta l’articolo 43 capoverso 3 della legge e non può essere riveduto separatamente.
Le disposizioni sulla riduzione delle rendite sono applicabili per analogia anche all’indennità giornaliera.
Titolo prima dell’art. 32a
Sezione 4 Procedura amministrativa
Art. 32a Preavviso
L’assicurazione militare può comunicare per scritto il risultato dell’accertamento al richiedente prima della notificazione della decisione e impartirgli un termine per fare osservazioni, consultare gli atti o chiedere un chiarimento complementare.
Titolo prima dell’art. 33
Abrogato
Art. 33 cpv.1 frase introduttiva e cpv. 1bis
Il diritto al patrocinio gratuito sussiste se sono adempiute le seguenti condizioni: ...
Se l’assicurazione militare emana un preavviso ai sensi dell’articolo 32a, il diritto al patrocinio gratuito sussiste a partire dalla notificazione del preavviso.
Art. 34 e 35b cpv.2
Abrogati
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
11 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |