RU 2002 3966
Ordinanza
che istituisce provvedimenti
nei confronti del Myanmar
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 ottobre 20001 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),
Art. 5a Controllo
Il Seco effettua i controlli.
Il controllo al confine compete all’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 6 Disposizioni penali
Chiunque viola gli articoli1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.
Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.
Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso2 della legge sugli embarghi.
Art. 7 –10
Abrogati
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000.