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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

AS 2002 3976 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 30 ott 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2002-3976/it/ordinanza-che-istituisce-provvedimenti-nei-confronti-dello-zimbabwe

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2)

RU 2002 3976

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 marzo 20021 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

Art. 5a Controllo

Il Seco effettua i controlli.

Il controllo al confine compete all’Amminsitrazione federale delle dogane.

Art. 6 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso2 della legge sugli embarghi.

Art. 7 –10

Abrogati

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.

Footnotes

  1. [1] RS 946.209.2
  2. [2] RS 946.231; RU 2002 3673 II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003. 30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz