RU 2002 4059
Ordinanza
sul finanziamento dell’assicurazione contro
la disoccupazione
(OFAD)
Modifica del 6 novembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 31 gennaio 19961 sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 6 Importo del sussidio
Per il 2003 l’importo del sussidio della Confederazione ammonta allo 0,1 per cento delle spese globali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
6 novembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |