RU 2002 4311
Ordinanza
concernente il sostegno della promozione dello smercio
di prodotti agricoli
(Ordinanza sulla promozione dello smercio)
Modifica del 30 ottobre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla promozione dello smercio è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 e 5
Dei mezzi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati è per principio a disposizione:
il 5 per cento per la promozione dello smercio a livello regionale;
il 5 per cento per le pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera a livello nazionale.
I provvedimenti e gli strumenti di comunicazione, che possono essere finanziati anche senza alcun intervento esterno, non vengono sostenuti.
Art. 5 cpv. 3 lett. g
I richiedenti specificano che:
g. almeno il 50 per cento dei costi computabili relativi al progetto possono essere coperti con mezzi finanziari propri. Sono salve le disposizioni dell’articolo 3 capoversi 3 e 4. In particolare non sono considerati mezzi finanziari propri gli introiti derivati dal progetto finanziato nonché la sponsorizzazione di prestazioni di beni e servizi.
Art. 7 cpv. 2
La base dell’analisi del portafoglio è formata:
dalla valutazione dell’attrattiva dei SPM per i provvedimenti di promozione dello smercio;
dalla valutazione della competitività dei singoli SPM.
Art. 8 cpv. 5
Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione di un SPM, l’Ufficio federale decide applicando segnatamente i seguenti criteri:
lo sfruttamento delle sinergie con altri provvedimenti promossi nell’ambito della presente ordinanza;
il successo di precedenti progetti dello stesso raggruppamento;
gli altri provvedimenti previsti all’interno del marketing mix.
Art. 10 cpv.1
La Confederazione può inoltre accordare aiuti finanziari per sostenere progetti collettivi non legati ai prodotti di persone giuridiche o fisiche, qualora i provvedimenti previsti siano nell’interesse generale dell’agricoltura, nei seguenti settori:
pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera;
partecipazione comune a fiere;
ricerca di mercato comune.
Art. 12 cpv.1
Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 31 maggio dell’anno precedente la realizzazione del progetto. Devono contenere una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento.
Art. 14 cpv.1
In base alla valutazione, l’Ufficio federale decide ogni anno entro il 30 novembre in merito alla concessione di aiuti finanziari.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |