RU 2002 943
Ordinanza
concernente la produzione e la commercializzazione
del materiale vegetale di moltiplicazione
(Ordinanza sulle sementi)
Modifica dell’8 marzo 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 158 capoverso2, 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,
Art. 1 cpv.1
Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale):
per uso agricolo;
per le piante foraggere per uso non agricolo;
per le piante ornamentali.
Art. 5 cpv.2 lett. e
Il Dipartimento può prevedere delle deroghe alle condizioni di ammissione segnatamente per:
e. le varietà di graminacee da foraggio destinate esclusivamente ad uso non agricolo.
Art. 15 cpv. 3
Per alcune specie il Dipartimento può autorizzare la commercializzazione di materiali di varietà ammesse in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazionale, qualora le disposizioni sull’ammissione delle varietà in un tale catalogo siano equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza.