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Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

AS 2003 1 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 9 dic 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-1/it/ordinanza-concernente-l-estensione-degli-obblighi-di-informazione-e-del-diritto-di-comunicazione-di-autorita-servizi-e-organizzazioni-a-tutela-della-sicurezza-interna-ed-esterna

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna (RS 120.1)

RU 2003 1

Ordinanza
concernente l’estensione degli obblighi di informazione
e del diritto di comunicazione di autorità, servizi
e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna

Modifica del 9 dicembre 2002

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Footnotes

  1. [1] RS 120.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz