RU 2003 1
Ordinanza
concernente l’estensione degli obblighi di informazione
e del diritto di comunicazione di autorità, servizi
e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna
Modifica del 9 dicembre 2002
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 novembre 20011 concernente l’estensione degli obblighi di informazione e del diritto di comunicazione di autorità, servizi e organizzazioni a tutela della sicurezza interna ed esterna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2003.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
9 dicembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |