RU 2003 1139
Ordinanza
sulla certificazione di dispositivi di addestramento
(OJAR-STD)
del 30 aprile 2003
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza dichiara applicabili i seguenti regolamenti JAR emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti la certificazione dei dispositivi di addestramento (JAR-STD):
JAR-STD 1(A) – Aeroplane Flight Simulators;
JAR-STD 2(A) – Aeroplane Flight Training Devices;
JAR-STD 3(A) – Aeroplane Flight and Navigation Procedures Trainers;
JAR-STD 4(A) – Basic Instrument Training Devices;
JAR-STD 1(H) – Helicopter Flight Simulators;
JAR-STD 2(H) – Helicopter Flight Training Devices;
JAR-STD 3(H) – Helicopter Flight and Navigation Procedures Trainers.
I diritti e gli obblighi degli esercenti di dispositivi di addestramento sono disciplinati nei regolamenti JAR-STD.
Art. 2 Versione ufficiale
I regolamenti sono vincolanti nella versione pubblicata dalle JAA. Essi non sono tradotti.
I regolamenti non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Possono essere consultati presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale)3 o ottenuti dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA4.
Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi (http://www.jaa.nl).
Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.
Indirizzo: IHS Aviation Information, 15 Iverness Way Est, Englewood, CO 80112, USA (http://www.ihsaviation.com); ottenibili per la Svizzera presso: Technischer Fachbuch- Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501 Bienne (http://tfv.ch).
Art. 3 Rilascio dei certificati JAR-STD
L’Ufficio federale rilascia i certificati in base ai regolamenti JAR-STD (JAR-STD- Certificate).
Art. 4 Direttive
L’Ufficio federale può emanare direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR, in particolare per tenere conto delle specificità e degli sviluppi tecnici.
Le direttive possono essere consultate o ottenute presso l’Ufficio federale.
Art. 5 Diniego, ritiro o limitazione di un certificato JAR-STD
In applicazione dell’articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea (LNA), l’Ufficio federale può negare il rilascio di un certificato JAR-STD, decidere il suo ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esso inerenti, o limitare il suo campo di applicazione, segnatamente se la persona che ne chiede l’ottenimento o che ne è titolare:
non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-STD o della legislazione nazionale;
viola gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-STD o la legislazione nazionale;
non ha pagato le tasse impostele.
Art. 6 Deroghe
In casi giustificati, segnatamente per prevenire casi di rigore o per tenere conto degli sviluppi tecnici, l’Ufficio federale può autorizzare deroghe a singole disposizioni della presente ordinanza.
Esso può limitare le deroghe nel tempo e vincolarle a condizioni o oneri.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2003.
30 aprile 2003 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.