RU 2003 1638
Ordinanza
sull’elaborazione dei dati personali
nell’Amministrazione federale delle dogane
(Ordinanza sull’elaborazione dei dati AFD)
del 9 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 141a capoverso3 della legge del 1° ottobre 19251 sulle dogane (LD),
ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e definizione
La presente ordinanza disciplina l’elaborazione dei dati personali dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) mediante sistemi d’informazione che servono alla tassazione e alla riscossione di tributi, all’esecuzione di analisi dei rischi come pure al perseguimento e al giudizio di casi penali.
Per sistema d’informazione s’intende ogni raccolta di dati personali in forma elettronica o altra forma.
Sono fatte salve le disposizioni su:
i sistemi d’informazione particolari dell’AFD;
i sistemi d’informazione di altri organi federali che vengono utilizzati in comune con l’AFD.
Art. 2 Allegati
Gli allegati contengono i seguenti dati relativi ai singoli sistemi d’informazione:
base legale;
scopo;
contenuto;
competenza e organizzazione;
accesso e elaborazione;
eventuali deroghe alle disposizioni dell’ordinanza.
Gli allegati sono suddivisi in tre parti, come segue:
l’allegato A contiene i sistemi d’informazione di cui è competente la Direzione generale delle dogane (DGD) o il Comando centrale del Corpo delle guardie di confine quale organo della DGD.
l’allegato B contiene i sistemi d’informazione di cui è competente la rispettiva Direzione di circondario delle dogane o il rispettivo comando del Corpo delle guardie di confine; gli uffici di settore sono reputati parte del comando del Corpo guardie di confine.
l’allegato C contiene i sistemi d’informazione di cui è competente il rispettivo ufficio doganale o il rispettivo posto guardie di confine.
Sono reputati dati personali e indirizzo (cifra3 degli allegati) in particolare, e per quanto necessario:
trattandosi di persone fisiche: cognome, nome/i, nome da celibe/nubile, sopranome, nome e cognome del padre e della madre, data di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, via, luogo di domicilio, numeri del telefono, del cellulare, del fax, indirizzo e-mail, allacciamento bancario;
trattandosi di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, ditta,forma giuridica, via, sede, persona o organo operante, numeri del telefono, del cellulare e del fax, indirizzo e-mail, allacciamento bancario, indicazione richiesta per il rappresentante legale.
Art. 3 Competenza e responsabilità
Secondo lo scopo dell’elaborazione, la responsabilità dei singoli sistemi d’informazione spetta alla DGD, alle direzioni di circondario, ai comandi guardie di confine o ai singoli uffici doganali e posti guardie di confine. Se diversi uffici dell’AFD gestiscono dei sistemi d’informazione aventi lo stesso scopo di elaborazione, essi vengono coordinati dall’ufficio di servizio gerarchicamente più elevato.
L’ufficio dell’AFD competente nel singolo caso assume la responsabilità per i dati da esso elaborati e per il loro contenuto.
Art. 4 Organizzazione
Per ordine dell’AFD, i sistemi d’informazione computerizzati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma della burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) che ne è responsabile.
Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’AFD, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
Sezione 2 Elaborazione dei dati
Art. 5 Principio
I dati personali possono essere elaborati solo nell’ambito del loro impiego secondo il rispettivo allegato.
La raccolta di dati personali dev’essere identificabile per le rispettive persone.
Art. 6 Comunicazione di dati
L’AFD comunica nel singolo caso dei dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi, se la legge prevede a tal riguardo un obbligo
La comunicazione di dati su richiamo ha luogo solo se è espressamente prevista nel rispettivo allegato.
Art. 7 Diritti delle persone interessate
I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d’informazione, di rettificazione e di cancellazione si fondano sulla legge federale del19 giungo 19922 concernenti la protezione dei dati e le sue disposizioni d’esecuzione.
I dati errati e quelli non conformi alla presente ordinanza devono essere rettificati o cancellati d’ufficio.
Art. 8 Custodia e cancellazione dei dati
I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono custoditi durante cinque anni a partire dall’ultima registrazione, sempre che nel rispettivo allegato non sia previsto un altro termine.
I dati contenuti nei sistemi d’informazione vengono cancellati alla scadenza del termine di custodia, sempre che non vengano archiviati.
Art. 9 Archiviazione dei dati
La fornitura all’Archivio federale di dati desunti dai sistema d’informazione è disciplinata dalla legge del 26 giugno 19983 sull’archiviazione e dalle sue disposizioni d’esecuzione.
Art. 10 Sicurezza dei dati
Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19934 sulla protezione dei dati e gli articoli14 e 15 dell’ordinanza del 23 febbraio 20005 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
I dati, i programmi e le rispettive documentazioni devono essere protetti contro qualsiasi trattamento illecito, nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ristabiliti.
D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’AFD fissa l’accesso ai vari sistemi d’informazione per ogni utente con profili e parole d’ordine individuali, di modo che una persona possa utilizzare i sistemi d’informazione solo nell’ambito delle proprie competenze.In via straordinaria sono ammesse delle parole d’ordine comuni.
D’intesa con l’UFIT, la DGD rilascia delle prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché l’elaborazione dei dati venga protocollata automaticamente.
Art. 11 Statistica
I dati personali che non sono resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna. I risultati devono essere distrutti dopo l’uso.
I dati necessari a fini statistici o quelli pubblicati non devono permettere di trarre delle conclusioni sulle persone interessate.
Art. 12 Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD
Per la valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD, la DGD è autorizzata ad elaborare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfiles).
I dati personali possono essere elaborati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione essi devono essere distrutti o resi anonimi.
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 13 Modificazione del diritto vigente
L’ordinanza del 6 marzo 20006 sul sistema informatico dell’Amministrazione federale delle dogane in materia penale è modificata come segue:
Art. 12 cpv.2
Gli avvisi di sospetto e i dati desunti da procedure penali conclusesi senza condanna devono essere conservati durante due anni al massimo a contare dall’ultima registrazione.
Art. 14 Disposizioni transitorie
I sistemi d’informazione esistenti che non sono conformi alla presente ordinanza devono essere adattati alle disposizioni della stessa entro il 30 aprile 2005.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2003.
9 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz Allegato A 1 Autorizzazione straordinaria per i voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale
Articolo 6 capoverso1 dell’ordinanza doganale del 7 luglio 19507 sulla navigazione
aerea.
Il sistema d’informazione persegue, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a LD, i seguenti obiettivi: 1. visione d’insieme delle autorizzazioni straordinarie valide; 2. controllo dell’osservanza delle disposizioni contenute nell’autorizzazione.
Il sistema d’informazione può contenere quanto segue: 1. i dati personali e l’indirizzo dei titolari di autorizzazioni; 2. la data di rilascio e la data di scadenza dell’autorizzazione; 3. il nome dell’aerodromo; 4. il nome dell’ufficio doganale di controllo.
La sezione Esercizio della DGD gestisce il sistema d’informazione.
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti delle direzioni di circondario, dei comandi guardie di confine dei circondari doganali, degli uffici doganali di controllo nonché dei posti guardie di confine competenti hanno accesso – nella procedura di richiamo – ai dati che rientrano nei campi di loro competenza.
Allegato A 2 Ditte svizzere ed estere che hanno infranto la legge sul controllo dei metalli preziosi Articoli6, 8b,17 e 44 segg. della legge del 20 giugno 19338 sul controllo dei metalli preziosi.
a segnalare le contestazioni materiali agli uffici di controllo.
1. le generalità del personale nonché l’indirizzo delle ditte interessate; 2. le indicazioni concernenti i beni oggetto di contestazioni materiali.
L’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi gestisce il sistema d’informazione.
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici di controllo nonché della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 3 Banca dati dei servizi d’accettazione TTPCP
Articolo 16 capoverso2 dell’ordinanza del 6 marzo 20009 sul traffico pesante.
alla concessione delle autorizzazioni ai servizi che montano gli apparecchi di rilevazione TTPCP.
1. le generalità del personale nonché gli indirizzi dei servizi d’accettazione TTPCP e dei servizi d’accettazione che si occupano esclusivamente della sostituzione dei dischi; 2. le generalità e gli indirizzi delle persone autorizzate dalla DGD a montare gli apparecchi di rilevazione TTPCP.
La divisione TTPCP della DGD gestisce il sistema d’informazione.
Le collaboratrici e i collaboratori competenti della divisione TTPCP hanno accesso ai dati e possono trattarli.
Allegato A 4 Ordinazioni degli apparecchi di rilevazione TTPCP
Articolo 5 della legge del 19 dicembre 199710 sul traffico pesante.
alla registrazione delle ordinazioni nonché alla fornitura degli apparecchi di rilevazione TTPCP.
1. il nome e l’indirizzo delle imprese di trasporto; 2. il nome e l’indirizzo delle officine che riparano autocarri; 3. le targhe di controllo e i numeri di matricola degli autocarri; 4. i numeri degli apparecchi di rilevazione TTPCP.
La sezione Materiale e stampati della DGD gestisce il sistema d’informazione.
Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Materiale e stampati Allegato A 5 Applicazione del sistema informatico TTPCP (SI TTPCP)
Articolo 11 della legge del 19 dicembre 199711 sul traffico pesante;
Articolo 15 dell’ordinanza del 6 marzo 200012 sul traffico pesante.
alla riscossione della TTPCP.
1. i dati personali e l’indirizzo del detentore del veicolo; 2. i dati relativi al veicolo; 3. i dati concernenti il mezzo di pagamento della tassa.
La divisione TTPCP della DGD gestisce il sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della divisione TTPCP, della sezione Finanze e contabilità e della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario nonché degli uffici doganali e dei posti guardie di confine hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 6 Rapporti Cgcf Articoli27 e 137 LD.
alla tenuta degli atti, alla stesura di analisi dei rischi, all’informazione dei superiori, delle autorità di polizia e degli uffici federali committenti. 1. i rapporti su singoli avvenimenti al confine (dati personali e indirizzo di persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie) 2. i rapporti su accertamenti al confine (dati personali e indirizzo di persone, indicazioni in merito a veicoli e cose nonché dati sulla fattispecie).
Il Comando centrale del Corpo guardie di confine, i comandi guardie di confine dei circondari e i posti guardie di confine possono gestire ciascuno un sistema 1. I collaboratori competenti del comando centrale del Corpo delle guardie di confine hanno:
accesso ai dati del loro sistema d’informazione e possono trattarli; dei comandi guardie di confine dei circondari e di tutti i posti guardie di confine. 2. I collaboratori competenti dei comandi guardie di confine dei circondari
accesso ai dati del loro sistema d’informazione e possono trattarli; del comando centrale del Corpo guardie di confine, dei comandi guardie di confine degli altri circondari e di tutti i posti guardie di confine. 3. I collaboratori competenti dei posti guardie di confine hanno:
accesso ai dati del loro sistema d’informazione e li possono trattare; del comando centrale del Corpo guardie di confine, dei comandi guardie di confine dei circondari e di tutti gli altri posti guardie di confine.
Allegato A 7 Confische in correlazione con gli stupefacenti (mod.30.60) Legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti. alla gestione dei giornali relativi alle confische in correlazione con gli stupefacenti nonché alla statistica e all’analisi preliminare.
1. le generalità e l’indirizzo della persona che importa, esporta o fa transitare stupefacenti nonché di eventuali accompagnatori; 2. il genere e la quantità degli stupefacenti accertati (genere, forma, ecc.); 3. il mezzo di trasporto (vettore, marca, tipo, immatricolazione, detentore) nonché indicazioni supplementari (noleggiato, rubato, ecc.); 4. le indicazioni concernenti l’imballaggio e il ricettacolo (descrizione nonché eventuali fotografie e videoregistrazioni); 5. un’annotazione concernente il disbrigo (consegna ad altre autorità, ecc.); 6. le indicazioni statistiche; 7. il percorso e i modi operandi; 8. le indicazioni relative ai documenti, ai bagagli e alle persone, le constatazioni; 9. i sospetti; 10. le ulteriori indicazioni necessarie per l’adempimento dei compiti.
Il Comando centrale del Corpo delle guardie di confine, il comando guardie di confine dei circondari doganali e i posti guardie di confine possono gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del servizio specialistico Stupefacenti del Comando centrale del Corpo guardie di confine e la persona di collegamento AFD/UFP hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del comando guardie di confine dei circondari doganali hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato A 8 Gestione dei contingenti Decreto del 9 ottobre 198114 sulle preferenze tariffali; Ordinanza dell’8 marzo 200215 sul libero scambio. alla gestione dei contingenti.
Il sistema d’informazione (uno per ogni merce contingentata) può contenere i seguenti dati: 1. i dati personali e l’indirizzo degli importatori ai quali sono stati attribuiti i contingenti; 2. il contenuto delle dichiarazioni doganali.
La sezione Procedure doganali della DGD gestisce il sistema d’informazione; ne è escluso il campo del tabacco, che viene gestito dalla sezione Imposizione del tabacco e della birra della DGD. La sezione Procedure doganali della DGD può autorizzare determinati uffici doganali a gestire dei propri sistemi d’informazione per singoli contingenti.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Procedure doganali hanno:
a. accesso ai propri dati e possono trattarli; degli uffici doganali autorizzati. 2. Nel campo del tabacco, le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra hanno accesso ai dati e possono trattarli.
3. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici doganali autorizzati
accesso ai propri dati e possono trattarli;
accesso, nella procedura di richiamo, ai dati del sistema d’informazione della sezione Procedure doganali. 4. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 9 Sistemi di sdoganamento (sdoganamenti e visite nel traffico delle merci commerciabili e nel traffico postale) e elenchi degli indirizzi delle ditte e dei loro dipendenti che applicano determinati sistemi di sdoganamento Articoli6, 7, 36, 41, 57 e 72a LD; Ordinanza del 3 febbraio 199916 concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati; Ordinanza del 13 gennaio 199317 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati; Ordinanza del 17 maggio 199518 concernente la procedura doganale applicabile ai depositi doganali; Ordinanza del 2 febbraio 197219 concernente lo sdoganamento degli invii postali; Ordinanza del 9 maggio 199020 sulle semplificazioni nelle operazioni doganali; Convenzione del 20 maggio 198721 relativa a un regime comune di transito;
Articolo 22 del protocollo numero3 del 19 dicembre 199622 relativo alla definizione
della nozione di «prodotti originari» e ai «metodi di cooperazione amministrativa».
alla gestione dei contingenti, in particolare alla: 1. rilevazione di dati personali e indirizzo di persone fisiche nonché di dati di persone giuridiche e di associazioni; 2. riscossione di tributi; 3. esecuzione di transiti internazionali secondo le disposizioni della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito; 4. gestione delle visite effettuate all’atto dell’importazione e del transito nel traffico delle merci commerciabili, incluso il traffico postale; 5. spiegazione del(i) sistema(i) di sdoganamento applicato(i) dai partner doganali;
6. veduta d’assieme sul diritto dei collaboratori delle case di spedizione di allestire delle dichiarazioni doganali. I dati rilevati possono anche essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche, nonché per la pianificazione dei controlli autonomi.
I sistemi d’informazione possono contenere tutti i dati di sdoganamento, in particolare: 1. i dati personali e l’indirizzo degli esportatori, importatori e spedizionieri che fanno capo a un sistema di sdoganamento particolare; 2. il numero e il genere dell’autorizzazione; il numero di riferimento; 3. le visite di merci, con data, numero della dichiarazione, casa di spedizione, dati personali e indirizzo dei dichiaranti, designazione della merce, voce di tariffa e valore; 4. il genere di sdoganamento, procedure particolari; 5. le eventuali contestazioni; 6. le osservazioni e il genere di sdoganamento.
La DGD, le direzioni di circondario e gli uffici doganali possono gestire i sistemi d’informazione a seconda delle loro necessità. 1. I collaboratori competenti della DGD, delle direzioni di circondario e degli uffici doganali hanno accesso ai dati dei loro sistemi d’informazione e li possono elaborare. 2. Ai collaboratori competenti degli uffici preposti e di quelli subordinati può essere autorizzato l’accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 10 Proprietà intellettuale; lista dei richiedenti l’intervento dell’amministrazione delle dogane
Articolo 76 segg. della legge federale del 9 ottobre 199223 sul diritto d’autore;
Articolo 71 segg. della legge federale del 28 agosto 199224 sulla protezione dei
marchi;
Articolo 46 segg. della legge federale del 5 ottobre 200125 sulla protezione del
design.
Il sistema d’informazione funge da ufficio di contatto quando gli uffici doganali accertano invii sospetti.
1. i marchi e il design registrati; le opere protette; 2. le generalità e l’indirizzo dei titolari e dei loro rappresentanti legali; 3. l’elenco delle merci per le quali è rivendicato il marchio o il design; 4. l’elenco delle merci protette dal diritto d’autore; 5. gli indizi di falsificazioni e le imitazioni; 6. le caratteristiche per l’identificazione dei prodotti autentici; 7. osservazioni; 8. la durata di validità della proposta.
Il sistema d’informazione è gestito dalla DGD, sezione Procedure doganali.
1. I dati possono essere consultati e trattati dai collaboratori competenti della sezione Procedure doganali. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti dell’amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 11 Prove dello sdoganamento per l’immatricolazione di aeromobili (mod.15.15)
Articolo 105 della legge del 21 dicembre 194826 sulla navigazione aerea (LNA);
Articoli11 e 20 dell’ordinanza del 14 novembre 197327 sulla navigazione aerea (ONA); Articoli 48–53 dell’ordinanza doganale del 7 luglio 195028 sulla navigazione aerea. al controllo dello sdoganamento e dell’immatricolazione degli aeromobili.
1. le indicazioni delle prove dello sdoganamento per l’immatricolazione di aeromobili (mod.15.15); 2. il contrassegno d’immatricolazione, la data e la firma (UFAC).
Il sistema d’informazione è gestito dalla sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale hanno accesso ai dati e possono trattarli. degli uffici doganali hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 12 Controllo dello sdoganamento di aeromobili svizzeri ed esteri
Articolo 105 della legge del 21 dicembre 194829 sulla navigazione aerea (LNA);
Articoli 48–53 dell’ordinanza doganale del 7 luglio 195030 sulla navigazione aerea. al controllo dello sdoganamento di aeromobili svizzeri ed esteri.
1. le indicazioni della prova dello sdoganamento per l’immatricolazione di aeromobili con il genere di aeromobile, il fabbricante, il tipo d’aeromobile, il numero di serie, il contrassegno d’immatricolazione, il numero di quietanza doganale/IVA e il bollo dell’ufficio doganale d’entrata; 2. il regime doganale (sdoganato e imposto oppure non sdoganato e non imposto) e il luogo di stazionamento.
Il sistema d’informazione è gestito dalla sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale della DGD.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale hanno accesso ai dati e possono trattarli. degli uffici doganali hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 13 Titolari di autorizzazioni doganali per l’impiego temporaneo in esenzione da tributi e per l’ammissione di autoveicoli per uso privato (mod.15.30 e 15.40) Ordinanza del 19 luglio 196031 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali in concomitanza con l’articolo 122 dell’ordinanza del 27 ottobre 197632 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) al controllo del trattamento doganale e dell’immatricolazione dei veicoli stradali non sdoganati né assoggettati all’imposta.
Il sistema d’informazione può contenere i dati di persone e veicoli che figurano nelle autorizzazioni doganali mod.15.30 e 15.40.
I dati possono essere consultati e elaborati dai collaboratori competenti della sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale.
Allegato A 14 Ditte concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus Articoli3 e 7 dell’ordinanza del 6 marzo 200033 concernente una tassa sul traffico pesante.
al controllo del traffico di linea concessionario degli autobus.
1. le generalità e l’indirizzo dei titolari delle ditte operanti nel traffico di linea; 2. i dati sulla concessione assegnata; 3. i dati dei veicoli; 4. i dati importanti ai fini della restituzione.
accesso ai dati e possono consultarli.
Allegato A 15 Richiedenti di restituzioni della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname
Articolo 8 segg. e 33 dell’ordinanza del 6 marzo 200034 sul traffico pesante.
al disbrigo e al controllo delle domande di restituzione.
1. i dati personali e l’indirizzo del richiedente; 2. il numero di registrazione; 3. il periodo di restituzione (anno civile) e l’importo da restituire.
Allegato A 16 Prova dello sdoganamento per l’ammissione di natanti (mod.15.10)
Articolo 60 della legge federale del 3 ottobre 197535 sulla navigazione interna;
Articoli96 e 164 dell’ordinanza dell’8 novembre 197836 sulla navigazione nelle acque svizzere.
al controllo dello sdoganamento e dell’immatricolazione dei natanti.
1. le indicazioni della prova dello sdoganamento per la normale ammissione di natanti (mod.15.10): 2. la copia della licenza di navigazione del natante.
Allegato A 17 Titolari di autorizzazioni doganali per l’impiego temporaneo in esenzione da tributi di un natante (mod.15.32)
Articolo 60 dell’ordinanza del 1° novembre 194037 sul trattamento doganale degli
invii per via d’acqua in concomitanza con gli articoli95 e 164 dell’ordinanza dell’8 novembre 197838 sulla navigazione nelle acque svizzere. Il servizio d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a LD, al controllo del trattamento doganale e dell’immatricolazione dei natanti non sdoganati né assoggettati all’imposta.
Il sistema d’informazione può contenere i dati personali e i dati dei natanti contemplati nelle autorizzazioni doganali mod.15.32.
Veicoli e tasse sul traffico stradale.
Allegato A 18 Banca dati dell’analisi dei rischi
Articolo 35 segg. LD;
Ordinanza del 3 febbraio 199939 concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati; Ordinanza del 13 gennaio 199340 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.
alla raccolta e alla gestione di notifiche, informazioni, articoli dei media, ecc. al fine di allestire delle analisi dei rischi concernenti merci, ditte, procedure, ecc.. I dati raccolti possono essere utilizzati anche a scopi statistici.
Il sistema d’informazione può contenere quanto segue: 1. i dati, gli indirizzi e ulteriori indicazioni concernenti le ditte e i loro impiegati (dichiaranti, spedizionieri, ramo, numero IVA, ecc.); 2. i dati, gli indirizzi e ulteriori indicazioni concernenti gli sdoganamenti, le visite, le rettifiche, le riscossioni posticipate, le procedure penali (compresi il genere di infrazione, l’importo della multa, ecc.) e le ammonizioni per ogni ditta; 3. i dati, gli indirizzi e ulteriori indicazioni concernenti il mittente e il destinatario delle merci; 4. le indicazioni concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito delle cosiddette merci a rischio; 5. le indicazioni concernenti le analisi dei rischi effettuate e gli eventuali provvedimenti adottati.
Il servizio Analisi dei rischi della DGD gestisce il sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del servizio Analisi dei rischi 2. Le analisi dei rischi possono essere diffuse su Intranet (accesso solo al personale doganale).
Allegato A 19 Lista degli importatori di manufatti di tabacco e di carta da sigarette per la rivendita
Articolo 13 segg. della legge federale del 21 marzo 196941 sull’imposizione del
1. i dati personali e l’indirizzo dell’importatore di manufatti di tabacco e di carta da sigarette; 2. il campo d’attività del rispettivo importatore; 3. il numero reversale; 4. la dilazione di pagamento.
1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra hanno accesso ai dati e possono trattarli.
I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati5 anni dopo che l’importatore è stato stralciato dalla lista.
Allegato A 20 Distinta degli importatori e commercianti di tabacco greggio indigeno o importato (tabacchi e succedanei del tabacco)
Articolo 13 segg. della legge federale del 21 marzo 196942 sull’imposizione del
1. i dati personali e l’indirizzo degli importatori di tabacco greggio; 2. i dati personali e l’indirizzo dei commercianti di tabacco greggio; 3. il campo d’attività; 4. il numero reversale.
1. I collaboratori competenti della sezione Imposizione del tabacco e della birra hanno accesso ai dati e possono trattarli.
I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati5 anni dopo che l’importatore o il commerciante è stato stralciato dalla lista.
Allegato A 21 Lista dei produttori di manufatti di tabacco e di carta da sigarette
Articolo 13 segg. della legge federale del 21 marzo 196943 sull’imposizione del
1. i dati personali e l’indirizzo del produttore di manufatti di tabacco e di carta da sigarette; 2. il campo d’attività del produttore; 3. il numero reversale; 4. la dilazione di pagamento.
1. I collaboratori della sezione Imposizione del tabacco e della birra hanno I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati5 anni dopo che il produttore è stato stralciato dalla lista.
Allegato A 22 Lista dei produttori professionisti di birra Regolamento d’esecuzione del 27 novembre 1934 del decreto del Consiglio federale del 4 agosto 193444 concernente un’imposta federale sulle bevande. alla registrazione dei produttori professionisti di birra e al controllo dell’imposizione della birra in Svizzera.
1. i dati personali e l’indirizzo dei produttori professionisti di birra (birrerie indigene); 2. il numero di controllo.
Imposizione del tabacco e della birra.
I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati5 anni dopo che il produttore è stato stralciato dalla lista.
Allegato A 23 Titolari di autorizzazioni per la procedura di riporto Articoli53, 82 e 83 della legge federale del 2 settembre 199945 concernente l’imposta sul valore aggiunto.
all’esecuzione dei controlli all’atto di sdoganamenti in cui è chiesto il riporto dell’imposta.
1. le generalità e l’indirizzo dei titolari di autorizzazioni; 3. il numero di registrazione del contribuente IVA in Svizzera; 4. l’inizio della dichiarazione dell’imposta all’importazione secondo la procedura di riporto;
Allegato A 24 Titolari svizzeri di autorizzazioni che eseguono spontaneamente il conteggio con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (dichiarazione di subordinazione) Articoli53 e 82 della legge federale del 2 settembre 199946 concernente l’imposta sul valore aggiunto.
al controllo degli intermediari svizzeri che all’atto di sdoganamenti relativi alle operazioni triangolari e a catena effettuano spontaneamente il conteggio con l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Il sistema d’informazione deve contenere i seguenti dati: 1. le generalità e l’indirizzo dei titolari di autorizzazioni; 4. l’inizio del conteggio spontaneo;
Allegato A 25 Fornitori esteri che effettuano il conteggio con l’Amministrazione federale delle contribuzioni (dichiarazione di subordinazione)
Articolo 82 della legge federale del 2 settembre 199947 concernente l’imposta sul
al controllo di fornitori esteri che eseguono il conteggio con l’Amministrazione federale delle contribuzioni per le forniture effettuate in Svizzera.
1. le generalità e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione; 3. il numero di registrazione in Svizzera del contribuente IVA; 4. l’inizio del conteggio;
La DGD, sezione Imposta sul valore aggiunto, gestisce il sistema d’informazione.
Allegato A 26 Titolari di autorizzazioni che assoggettano spontaneamente all’imposta in Svizzera delle forniture in partenza da depositi doganali aperti (DDA) (Conteggio da parte del fornitore a partire da un DDA) Articoli53 e 82 della legge federale del 2 settembre 199948 concernente l’imposta sul valore aggiunto.
al controllo all’atto di sdoganamenti a partire da DDA.
1. il nome e la firma del titolare dell’autorizzazione; 4. l’inizio dell’imposizione spontanea;
Il sistema d’informazione è gestito dalla DGD, sezione Imposta sul valore.
Allegato A 27 Titolari di autorizzazioni per l’importazione in esenzione da imposta di aeromobili e loro parti
Articolo 82 della legge federale del 2 settembre 199949 concernente un’imposta sul
al controllo all’atto dello sdoganamento di aeromobili e loro parti.
1. le generalità e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione; 4. l’inizio dell’importazione in esenzione da imposta;
Allegato A 28 Sdoganamento di aeromobili (controllo del valore di aeromobili sdoganati)
Articolo 76 capoverso1 lettera g e articolo 82 della legge federale del 2 settembre
199950 concernente l’imposta sul valore aggiunto. al controllo del valore all’atto dello sdoganamento definitivo di aeromobili in base ai dati di aeromobili già sdoganati e notificati dagli uffici doganali.
1. le generalità dell’importatore; 2. la designazione degli aeromobili sdoganati; 3. l’equipaggiamento dell’aeromobile; 4. il numero d’immatricolazione; 5. la data dello sdoganamento; 6. il valore dell’aeromobile.
Il sistema d’informazione viene gestito dalla DGD, sezione Imposta sul valore aggiunto.
Allegato A 29 Accordi sui valori medi di forniture di software provenienti dall’estero (valori medi del software)
Articolo 82 della legge federale del 2 settembre 199951 concernente l’imposta sul
al controllo all’atto di sdoganamenti di software secondo i valori medi.
1. le generalità e l’indirizzo di persone giuridiche e i dati di associazioni; 2. il numero di registrazione del contribuente IVA; 3. i prodotti software e i loro valori medi; 4. l’inizio e la fine dell’accordo.
Allegato A 30 Imposizione di beni importati per l’uso temporaneo
Articolo 76 capoverso1 lettera g della legge federale del 2 settembre 199952 concernente l’imposta sul valore aggiunto.
alla riscossione dell’imposta sulla controprestazione per l’uso di beni sdoganati temporaneamente all’importazione con carta di passo o libretto ATA.
1. i dati personali e l’indirizzo dell’importatore; 2. la designazione dei beni importati temporaneamente; 3. l’importo dell’imposta dovuta; 4. il numero della carta di passo o del libretto ATA; 5. l’ufficio doganale d’entrata, la data d’importazione e d’esportazione; 6. lo scambio di corrispondenza.
Imposta sul valore aggiunto.
Allegato A 31 Ditte estere con fatturato conseguito in Svizzera
Articolo 54 capoverso5 della legge federale del 2 settembre 199953 concernente
l’imposta sul valore aggiunto.
all’accertamento di ditte estere che conseguono in Svizzera un fatturato superiore a
000 franchi, affinché quest’ultime possano essere notificate all’Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, nell’ambito dell’assistenza amministrativa.
1. i dati personali e l’indirizzo di persone fisiche e giuridiche nonché i dati di associazioni di persone o dei loro rappresentanti; 2. il genere e l’ampiezza dell’attività, nonché il fatturato conseguito; 3. l’ufficio doganale che ha fatto rapporto e la data del rapporto.
Imposta sul valore aggiunto.
Allegato A 32 Inchieste preliminari della divisione Cause penali della DGD e della sezione inquirente delle direzioni di circondario
Articolo 87 LD in concomitanza con gli art. 32 segg. della legge federale del
22 marzo 197454 sul diritto penale amministrativo. Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera c LD, a raccogliere, analizzare e valutare le informazioni in singoli progetti d’inchiesta preliminare al fine di scoprire delle infrazioni già perpetrate. La successiva presentazione dei risultati fondata sull’analisi funge da base per l’introduzione di inchieste penali.
Il sistema può contenere tutte le informazioni necessarie a perseguire l’obiettivo descritto. Esse possono differire a seconda del genere di inchiesta preliminare. Può trattarsi segnatamente delle seguenti informazioni: 1. il contenuto delle dichiarazioni doganali (importazione, esportazione, transito); 2. altre indicazioni concernenti lo sdoganamento delle merci; 3. altre indicazioni fornite dall’ufficio doganale.
1. La divisione Cause penali della DGD gestisce il sistema d’informazione per i progetti a livello nazionale. Possono anche essere gestiti più sistemi d’informazione che perseguono lo stesso obiettivo. 2. La sezione inquirente delle direzioni di circondario può gestire dei propri sistemi d’informazione per i progetti interni al circondario.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD hanno:
b. accesso, nella procedura di richiamo, ai dati dell’eventuale sistema d’informazione della sezione inquirente delle direzioni di circondario;
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione inquirente delle direzioni di circondario:
accesso ai dati del proprio sistema d’informazione nonché del sistema d’informazione della divisione Cause penali della DGD e possono trattarli;
accesso, nella procedura di richiamo, ai dati dell’eventuale sistema d’informazione della sezione Servizio inquirente delle altre direzioni di circondario.
Allegato A 33 Documentazione tariffale TADOC II
Articolo 21 segg. LD in concomitanza con la legge del 9 ottobre 198655 sulla tariffa
delle dogane.
alla registrazione e al trattamento di affari di competenza della divisione principale Tariffa doganale e statistica della DGD nonché della sezione Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario.
1. i dati di registrazione degli affari; 2. l’identità e gli indirizzi di persone fisiche e giuridiche nonché di associazioni di persone; 3. le marche, le designazioni supplementari, i nomi usuali; 4. i termini di ricerca, le voci di tariffa, i numeri convenzionali di statistica; 5. i traffici di perfezionamento autorizzati (generi di perfezionamento, paesi di perfezionamento, numeri di permessi, merci e quantità, osservazioni concernenti i permessi); 6. le composizioni chimiche (ricette); 7. i mandati e i rapporti d’analisi; 8. le indicazioni relative alle prove d’origine; 9. i risultati di controlli a posteriori.
La divisione Tariffa doganale della DGD gestisce il sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della divisione principale Tariffa doganale e statistica nonché del servizio Analisi dei rischi della DGD degli uffici doganali hanno, se necessario, accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato A 34 Esportatore autorizzato 1. Basi giuridiche Ordinanza del 28 maggio 199756 sull’approntamento delle prove d’origine; Convenzione istitutiva del 4 gennaio 196057 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
Articolo 22 del Protocollo numero3 del 19 dicembre 199658 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
come strumento di lavoro per potere soddisfare all’obbligo di sorveglianza prescritto nell’accordo.
Il sistema d’informazione contiene quanto segue: 1. i dati personali e l’ indirizzo delle persone fisiche e giuridiche titolari di tale autorizzazione; 2. i dati relativi al campo d’attività e alla valutazione di tali persone; 3. i numeri delle autorizzazioni, di registrazione e dei dossier; 4. i dati inerenti ai motivi e al risultato dei controlli posticipati di prove dell’origine.
Il sistema d’informazione è gestito dalla DGD, sezione Origine.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Origine della DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Tariffa e regimi doganali delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato A 35 Banca dati imposta sugli oli minerali
Articolo 20 e 31 della legge del 21 giugno 199659 sull’imposizione degli oli minerali;
Articoli36 segg. e 80 segg. dell’ordinanza del 20 novembre 199660 sull’imposizione degli oli minerali.
a sorvegliare il traffico delle merci e a garantire la riscossione dei tributi.
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati delle persone fisiche e giuridiche nonché delle associazioni di persone assoggettate all’imposta: 1. i dati personali e l’indirizzo, compresi quelli delle persone di contatto e le modalità di pagamento; 2. i depositi autorizzati e le merci contemplate dall’imposta sugli oli minerali; 3. i luoghi del deposito e le indicazioni sul traffico e sull’imposizione (inclusa la riscossione di tasse d’incentivazione) delle merci subordinate alla legge sull’imposizione degli oli minerali; 4. le indicazioni in correlazione con le sollecitazioni e il pagamento degli interessi di crediti d’imposta non pagati in tempo utile; 5. i dati relativi a controlli aziendali pianificati e effettuati.
2. I collaboratori competenti del segretariato di direzione e ispettorato della DGD hanno accesso ai dati. 3. I controllori aziendali hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo. La lista delle persone soggette all’imposta e i depositi sono pubblicati in Internet.
Allegato A 36 Impegni particolari relativi all’imposta sugli oli minerali Articoli5 e 14 della legge 21 giugno 199661 sull’imposizione degli oli minerali; Articoli20 segg. dell’ordinanza del 20 novembre 199662 sull’imposizione degli oli alla gestione degli impegni particolari.
1. i dati personali e l’indirizzo di persone fisiche e giuridiche nonché i dati di associazioni di persone che hanno depositato un impegno particolare; 2. il numero dell’impegno e voce di tariffa; 3. la designazione della merce e impiego; 4. la data del deposito; 5. il numero del mandato, la data, il risultato del controllo e eventuali osservazioni circa l’ulteriore modo di procedere (controllo a posteriori, data).
4. Competenza e Organizzazione 2. I collaboratori competenti dell’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo (Intranet) secondo la cifra 3.1-3.4.
Allegato A 37 Impegni circa l’uso concernenti l’imposta sugli oli minerali
Articolo 5 e 14 della legge del 21 giugno 199663 sull’imposizione degli oli minerali;
Articolo 20 segg. dell’ordinanza del 20 novembre 199664 sull’imposizione degli oli
a gestire gli impegni circa l’uso.
1. i dati personali e l’indirizzo delle persone fisiche e giuridiche nonché i dati delle associazioni di persone che hanno depositato un impegno circa l’uso; 2. la voce di tariffa e il numero dell’impegno; 3. la designazione della merce e il rispettivo impiego; 4. la data del deposito; 5. i dati statistici.
3. I collaboratori competenti dell’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo (Intranet) secondo la cifra 3.1–3.4.
Allegato A 38 Controlli aziendali
Articolo 6 della legge del 21 giugno 199665 sull’imposizione degli oli minerali;
Articoli 4–7 dell’ordinanza del 20 novembre 199666 sull’imposizione degli oli Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a e b LD, alla gestione dei controlli aziendali nonché alla pianificazione, alla valutazione e al controllo della riuscita.
1. i dati personali, l’indirizzo e i dati concernenti i titolari di depositi autorizzati, i depositi autorizzati, i commercianti e i consumatori di prodotti a base di oli minerali; 2. il numero dell’ordine di controllo e la data della stesura; 3. il cantone e il circondario doganale; 4. la data dell’entrata e del disbrigo; 5. il risultato del controllo, eventuali osservazioni e il rinvio a un controllo posticipato.
Allegato A 39 Controllo della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero Articoli6 e 15 della legge del 21 giugno 199667 sull’imposizione degli oli minerali; Articoli 4–7 e 90 dell’ordinanza del 20 novembre 199668 sull’imposizione degli oli minerali Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a LD: 1. a sorvegliare la colorazione e la marcatura dell’ olio da riscaldamento extra leggero; 2. a far rapporto sull’attività di controllo (statistica) e sulla pianificazione dei controlli dell’anno successivo.
1. i dati personali e l’indirizzo degli importatori, dei depositari autorizzati, dei commercianti e consumatori di olio da riscaldamento extra leggero; 2. il luogo del prelevamento e la località; 3. la percentuale di sostanze per la colorazione e la marcatura; 4. osservazioni.
I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali hanno accesso al sistema d’informazione e possono trattare i rispettivi dati.
Allegato A 40 Controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero
Articolo 6 e 15 della legge del 21 giugno 199669 sull’imposizione degli oli minerali;
Articolo 4 a7 dell’ordinanza del 20 novembre 199670 sull’imposizione degli oli
minerali; Ordinanza del 12 novembre 199771 relativa alla tassa d’incentivazione sull’«olio da riscaldamento extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OREL).
Il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a e b LD serve: 1. a garantire la tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento extra leggero con un tenore di zolfo superiore allo 0,1; 2. a far rapporto sull’attività di controllo (statistica) e sulla pianificazione dei controlli dell’anno successivo.
1. i dati personali e l’indirizzo degli importatori, dei depositari autorizzati, dei commercianti e consumatori di olio da riscaldamento extra leggero; 2. il luogo del prelevamento e la località; 3. il tenore in percento di zolfo; 4. osservazioni.
I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali hanno accesso al sistema d’informazione e possono trattare i rispettivi dati.
Allegato A 41 Controlli dei carburanti
Articolo 6 della legge del 21 giugno 199672 sull’imposizione degli oli minerali;
Articoli4 a7 dell’ordinanza del 20 novembre 199673 sull’imposizione degli oli LD, alla gestione dei controlli dei carburanti, nonché alla pianificazione, alla valutazione e al controllo della riuscita.
1. i dati personali, l’indirizzo e il ramo dei consumatori di olio diesel per i quali il carburante è stato assoggettato al controllo; 2. il genere del veicolo o della macchina; 3. il risultato del controllo (positivo o negativo: dato il caso, la quantità usata illecitamente); 4. osservazioni sull’ulteriore modo di procedere (controllo a posteriori).
Il sistema d’informazione è gestito dalla DGD, sezione Imposta sugli oli minerali , in collaborazione con i controllori aziendali.
2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e li possono trattare.
Allegato A 42 Restituzioni dell’imposta sui carburanti Articoli17 capoverso3 e 18 della legge del 21 giugno 199674 sull’imposizione degli oli minerali;
Articolo 49 segg. dell’ordinanza del 20 novembre 199675 sull’imposizione degli oli
minerali; Ordinanza del DFF del 28 novembre 199676 su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali.
a restituire alle persone e ditte beneficiarie l’imposta sugli oli minerali riscossa sui carburanti, a gestire gli indirizzi postali e indirizzi per il pagamento degli aventi diritto alla restituzione, nonché ai dirigenti degli uffici della campicoltura.
1. i dati personali e l’indirizzo nonché l’indirizzo per il pagamento degli aventi diritto; 2. i dati personali e l’indirizzo nonché l’indirizzo per il pagamento dei dirigenti degli uffici della campicoltura; 3. in caso di restituzione alle aziende agricole e forestali: i dati strutturali; 4. in caso di restituzioni alle ditte di trasporto concessionarie, all’industria e all’artigianato nonché alle aziende della pesca professionale: le quantità di carburante impiegate per scopi beneficianti del dazio ridotto; 5. i dati sugli aventi diritto alla restituzione dopo i controlli aziendali; 6. le osservazioni concernenti le aziende (compresa la valutazione dei rischi specifica alla ditta).
Il sistema d’informazione è gestito dalla DGD, servizio Restituzioni.
1. I collaboratori competenti del servizio Restituzioni hanno accesso ai dati e Allegato A 43 Schedario dei richiedenti in materia di contributi all’esportazione e di traffico di perfezionamento
Articolo 17 LD in concomitanza con la legge federale del 13 dicembre 197477 su
l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati e con l’ordinanza del 18 ottobre 199578 concernente i contributi all’esportazione di prodotti agricoli trasformati.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a e b LD, al controllo e alla gestione del traffico di perfezionamento nonché al conteggio dei contributi all’esportazione.
1. l’identità e l’indirizzo delle imprese del settore alimentare per il conteggio dei contributi all’esportazione e delle restituzioni nel traffico di perfezionamento; 2. la valutazione dei rischi specifica alla ditta.
La sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione, traffico di perfezionamento della DGD gestisce il sistema d’informazione.
Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione, traffico di perfezionamento hanno accesso ai dati e Allegato A 44 Impegni circa l’uso relativi alle agevolazioni doganali
Articolo 18 LD;
Ordinanza del 20 settembre 199979 sulle agevolazioni doganali. al controllo e alla gestione del traffico delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
1. l’identità e l’indirizzo delle aziende svizzere per la gestione del traffico delle merci fruenti di agevolazioni doganali; 2. l’elenco dei prodotti fruenti di agevolazioni doganali; 3. l’elenco degli usi fruenti di agevolazioni doganali per ogni azienda; 4. l’elenco dei controlli aziendali per ogni azienda (genere di controllo, data, risultato, motivo); 5. le osservazioni concernenti le aziende (compresa la valutazione dei rischi specifica alla ditta).
La sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione, traffico di perfezionamento della DGD gestisce il sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Agevolazioni doganali, contributi all’esportazione, traffico di perfezionamento hanno 2. Le collaboratrici e i collaboratori dell’amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo (Intranet).
Allegato B 1 Autorizzazioni per i viaggi di veicoli da40 tonnellate nonché di veicoli vuoti o con carichi leggeri Ordinanza del 1° novembre 200080 sui contingenti per i viaggi di veicoli. Il sistema d’informazione contiene, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a LD, l’elenco delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da40 tonnellate nonché di veicoli vuoti o con carichi leggeri.
1. i dati personali e l’indirizzo del detentore dell’autocarro; 2. i dati relativi all’autocarro; 3. i dati personali e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione.
Ogni direzione di circondario, sezione Esercizio, può gestire un sistema d’informazione.
guardie di confine del circondario doganale hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato B 2 Detentori di un’autorizzazione per l’utilizzazione di valichi di confine non occupati Ordinanza del 6 marzo 200081 sul traffico pesante. LD, al controllo del rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione dei valichi di confine non occupati.
1. i dati personali e l’indirizzo del detentore dell’autorizzazione e/o del conducente del veicolo; 2. l’immatricolazione del veicolo; 3. l’ufficio doganale emittente e la data d’emissione; 4. le indicazioni concernenti i valichi di confine.
Ogni direzione di circondario, sezione Esercizio, e ogni ufficio doganale può gestire un sistema d’informazione.
ai dati dei sistemi d’informazione degli uffici doganali del circondario doganale nella procedura di richiamo. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici doganali hanno
ai dati del sistema d’informazione della direzione di circondario preposta nella procedura di richiamo. 3. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del comando guardie di confine e dei posti guardie di confine del circondario doganale hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato B 3 Sdoganamenti di veicoli Articoli6, 14 e 30 LD.
alla gestione e al controllo dei veicoli a motore per invalidi, dei veicoli a motore importati come masserizie, dei veicoli da noleggio importati, dell’impiego dei veicoli diplomatici e dello sdoganamento delle autovetture; esso serve inoltre alla gestione dei detentori di carte-carburante.
1. i dati relativi alle dichiarazioni doganali e agli obblighi; 2. i dati personali e gli indirizzi dei detentori dei veicoli; 3. le indicazioni tecniche concernenti i veicoli; 4. il numero dello sdoganamento e quello della quietanza; 5. la data d’emissione, risp. di scarico o la data di scadenza; 6. i dati relativi all’immatricolazione.
Ogni direzione di circondario, sezione Tariffa e regimi doganali, può gestire un sistema d’informazione. I dati suindicati possono essere suddivisi in singoli sistemi hanno accesso ai dati e possono tra. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici doganali del circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato B 4 Banca dati concernente la ricerca di persone
Articolo 137 LD;
Articolo 19 dell’ordinanza dell’11 dicembre 200082 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera c LD, a raggruppare tutti gli avvisi di ricerca diffusi nel Corpo delle guardie di confine con la ricerca attuale di persone.
1. gli avvisi di prudenza; 2. l’ufficio emittente; 3. il motivo della ricerca; 4. i dati del veicolo; 5. i dati personali e gli indirizzi di persone fisiche; 6. il numero dell’avviso; 7. la durata di validità; 8. la data della diffusione; 9. la chiave di distribuzione; 10. la data della revoca.
Ogni comando guardie di confine e ogni posto guardie di confine può gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del comando guardie di confine hanno: dei posti guardie di confine del circondario doganale e del comando guardie di confine degli altri circondari doganali.
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti dei posti guardie di confine
b. accesso, nella procedura di richiamo, ai dati del sistema d’informazione del comando guardie di confine del circondario doganale.
Allegato B 5 Distinta degli atti del centro d’informazione
Articolo 137 LD;
Articolo 19 dell’ordinanza dell’11 dicembre 200083 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze;
Articolo 22 dell’ordinanza del 25 novembre 199884 sull’organizzazione del governo
e dell’amministrazione.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettere a, b e c LD, alla ricerca degli atti e all’archiviazione delle comunicazioni successive relative ai singoli casi.
1. i dati personali e gli indirizzi di persone fisiche; 2. gli avvisi, le schede di controllo di persone e veicoli; 3. eventuali altri accertamenti. Ogni comando guardie di confine può gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del comando guardie di confine hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti dei posti guardie di confine hanno accesso, nella procedura di richiamo, ai dati del sistema d’informazione del comando guardie di confine del circondario doganale.
Allegato B 6 Elenco delle tessere di confine
Articolo 58 LD in concomitanza con il rispettivo accordo di confine applicabile: – Convenzione del 5 febbraio 195885 tra la Svizzera e la Germania sul traffico
di confine e di transito; – Convenzione del 30 aprile 194786 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di confine; – Convenzione del 31 gennaio 193887 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; – Convenzione del 2 luglio 195388 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo.
al controllo delle tessere di confine rilasciate e di quelle ritirate.
1. il numero di registrazione; 2. i dati personali e l’indirizzo del detentore della tessera di confine; 3. l’autorità emittente e la data d’emissione; 4. il motivo del ritiro; 5. il disbrigo.
Ogni comando guardie di confine può gestire un sistema d’informazione.
Le collaboratrici e i collaboratori competenti del comando guardie di confine hanno Allegato B 7 Accordi nel traffico di transito Convenzione del 5 febbraio 195889 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito; Convenzione del 30 aprile 194790 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di Convenzione del 31 gennaio 193891 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; Convenzione del 2 luglio 195392 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo.
alla registrazione degli accordi nel traffico di transito.
1. i dati e l’indirizzo di persone giuridiche e di associazioni di persone; 2. il genere delle merci; 3. le indicazioni relative ai veicoli; 4. le particolarità concernenti i permessi.
Ogni direzione di circondario, sezione Tariffa e regimi doganali (Direzione delle dogane di Ginevra: sezione Esercizio), può gestire un sistema d’informazione.
nonché del rispettivo comando guardie di confine hanno accesso ai dati e guardie di confine del circondario doganale hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato B 8 Esenzioni dal dazio in base all’impiego (mod.11.32)
Articolo 14 LD.
alla gestione delle esenzioni dal dazio. 1. le generalità e l’indirizzo delle persone che chiedono l’esenzione dal dazio; 2. i dati concernenti l’esenzione dal dazio; 3. i numeri degli incarti.
La sezione Tariffa e regimi doganali della Direzione delle dogane di Ginevra può gestire il sistema d’informazione.
Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Tariffa e regimi doganali Allegato B 9 Traffico rurale di confine Convenzione del 5 febbraio 195893 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito; Convenzione del 30 aprile 194794 tra la Svizzera e l’Austria relativa al traffico di Convenzione del 31 gennaio 193895 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; Convenzione del 2 luglio 195396 tra la Svizzera e l’Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo.
alla registrazione dei titolari di carte di passo agricole nonché al controllo dei documenti giustificativi e delle superfici coltivate all’estero.
1. i dati personali e l’indirizzo delle coltivatrici e dei coltivatori; 2. l’elenco dei fondi coltivati; 3. i proventi dei fondi coltivati.
Ogni direzione di circondario, sezione Tariffa e regimi doganali (Direzione delle dogane di Ginevra: sezione Esercizio), può gestire un sistema d’informazione.
guardie di confine della direzione di circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato B 10 Controlli posticipati dell’origine Ordinanza del 28 maggio 199797 sull’approntamento delle prove d’origine;
Articolo 32 del Protocollo numero3 del 19 dicembre 199698 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettere a e d LD, quale strumento di lavoro per i controlli posticipati dell’origine.
Contenuto 1. le generalità e l’indirizzo di persone fisiche e giuridiche o di associazioni di persone presso le quali sono stati effettuati dei controlli posticipati dell’origine; 2. il contenuto della dichiarazione doganale; 3. i dati e l’indirizzo dell’autorità estera; 4. il numero di registrazione e quello dell’incarto; 5. le indicazioni concernenti i motivi nonché la data e il risultato dei controlli posticipati dell’origine; 6. un’annotazione concernente il disbrigo.
Ogni direzione di circondario, sezione Tariffa e regimi doganali, nonché ogni ufficio doganale può gestire un simile sistema d’informazione.
hanno accesso:
ai dati dei sistemi d’informazione degli uffici doganali del circondario 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici doganali hanno
ai dati del sistema d’informazione della direzione di circondario preposta nella procedura di richiamo.
Allegato B 11 Elenchi delle attività della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario
Articolo 87 LD in concomitanza con gli articoli32 segg. della legge federale del
22 marzo 197499 sul diritto penale amministrativo (DPA). Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettere a, b e c LD, all’informazione della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario e della divisione Cause penali della DGD affinché: 1. i casi simili vengano trattati nello stesso modo; 2. gli insegnamenti tratti da inchieste penali siano resi noti; 3. gli eventuali casi di contrabbando commessi da bande organizzate possano essere identificati.
1. il numero dell’incarto; 2. i dati personali e l’indirizzo degli interessati; 3. la descrizione dell’infrazione e i fatti’; 4. il genere di disbrigo.
La sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario può gestire un sistema 1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti delle sezioni Servizio inquirente delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati del sistema d’informazione e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della divisione Cause penali della DGD nonché della sezione Servizio inquirente delle altre direzioni di circondario hanno accesso ai dati del sistema d’informazione nella procedura di richiamo.
6. Custodia I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono cancellati due anni dopo l’ultima immissione.
Allegato B 12 Importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex Lodo del 1° dicembre 1933100 concernente l’importazione in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex;
Articolo 6 del Regolamento del 1° dicembre 1933101 concernente le importazioni in
Svizzera dei prodotti delle zone franche.
Il sistema d’informazione funge, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a LD, da schedario di indirizzi e serve al controllo della gestione e dell’importazione in Svizzera dei prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.
Contenuto 1. i dati personali e l’indirizzo delle coltivatrici e dei coltivatori; 2. i prodotti importati; 3. i luoghi e le date delle importazioni; 4. la garanzia fissata.
La sezione Esercizio della Direzione delle dogane di Ginevra può gestire il sistema 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti degli uffici doganali del circondario hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 1 Sistema di rapporti, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale
Articolo 35 seg. LD;
Ordinanza del 3 febbraio 1999102 concernente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati; Ordinanza del 13 gennaio 1993103 concernente la procedura doganale applicabile agli speditori e ai destinatari autorizzati.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a e c LD, alla raccolta (sistema di rapporti) di avvenimenti, reati, procedure penali, ecc. affinché possano essere stesi dei profili rischio concernenti le ditte, i dichiaranti, le merci, ecc.. I dati raccolti possono essere impiegati anche a scopi statistici.
1. i dati, gli indirizzi nonché ulteriori indicazioni concernenti le ditte e i loro dipendenti (dichiaranti, spedizionieri, ecc.); 2. le indicazioni, per ogni ditta, concernenti gli sdoganamenti, le visite, le rettifiche, le riscossioni posticipate, le procedure penali (compreso il genere di infrazione, l’importo della multa, ecc.), le ammonizioni, ecc. compresi le generalità e gli indirizzi delle persone interessate; 3. i dati personali, gli indirizzi nonché ulteriori indicazioni concernenti il mittente e il destinatario della merce (anche nel traffico postale); 4. le indicazioni concernenti l’importazione e l’esportazione delle merci a rischio; 5. le indicazioni concernenti l’analisi dei rischi effettuata dall’ufficio doganale e gli eventuali provvedimenti adottati.
Ogni ufficio doganale può gestire un sistema d’informazione. Esso può inoltre ripartire i dati raccolti in tre sistemi d’informazione (sistema di rapporti, analisi dei rischi e statistica).
preposta nonché del servizio Analisi dei rischi della DGD hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 2 Ricerche nella procedura di transito (ricerche T) Convenzione del 20 maggio 1987104 relativa ad un regime comune di transito. Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettera a, c e d LD, al controllo delle procedure di ricerca in sospeso e alla gestione delle procedure di transito.
1. i numeri di registrazione, di incarto, di garanzia e di transito; 2. la data d’emissione; 3. i dati personali e l’indirizzo dello spedizioniere, dell’importatore e/o del destinatario; 4. l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione; 5. la data del messaggio d’arrivo previsto nonché quella del primo e del secondo avviso di ricerca; 6. il codice di archiviazione; 7. la data di scadenza; 8. un’annotazione concernente il disbrigo.
preposta hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 3 Certificati d’ammissione per gli autocarri scortati da libretto TIR
Articolo 41 LD.
Convenzione doganale del 14 novembre 1975105 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR).
alla gestione dei certificati d’ammissione per i libretti TIR (visione d’insieme dei certificati emessi, controllo dei termini, ecc.) nonché al controllo delle chiusure doganali.
1. i dati personali e l’indirizzo del detentore del veicolo; 2. i dati relativi al veicolo; 3. il numero del certificato d’ammissione; 4. il numero progressivo; 5. la nuova accettazione; 6. la data di scadenza.
Allegato C 4 Dichiarazioni doganali presso gli aerodromi (mod.11.33 e 11.50) Ordinanza doganale del 7 luglio 1950106 sulla navigazione aerea. LD, alla sorveglianza del traffico viaggiatori e al controllo posticipato delle destinazioni dei voli in correlazione con i conteggi periodici delle ditte che forniscono carburante.
1. i dati personali e l’indirizzo dei piloti e dei passeggeri secondo i moduli prestampati; 2. i dati e l’indirizzo delle ditte che forniscono carburante; 3. le annotazioni concernenti i controlli e i relativi risultati.
L’ufficio doganale aeroportuale competente può gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti dell’ufficio doganale e del rispettivo posto guardie di confine hanno accesso ai dati e possono trattarli. preposta e del rispettivo comando guardie di confine hanno accesso ai dati Allegato C 5 Valutazione dei piani di volo concernenti gli aerodromi Ordinanza doganale del 7 luglio 1950107 sulla navigazione aerea. alla pianificazione dei controlli proporzionati ai rischi e al controllo posticipato delle destinazioni dei voli in correlazione con i conteggi periodici delle ditte che forniscono carburante.
1. le indicazioni concernenti i voli pianificati; 2. le annotazioni concernenti i controlli e i relativi risultati.
L’ufficio doganale aeroportuale competente può gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti dell’ufficio doganale e del rispettivo posto guardie di confine hanno accesso ai dati e possono trattarli. preposta e del rispettivo comando guardie di confine hanno accesso ai dati Allegato C 6 Controllo degli aeromobili svizzeri ed esteri stazionati in un aerodromo svizzero Ordinanza doganale del 7 luglio 1950108 sulla navigazione aerea. LD, a: 1. accertare eventuali irregolarità e infrazioni alla legislazione doganale; 2. accertare l’eventuale messa in pericolo dei tributi dovuti all’importazione; 3. pianificare i controlli proporzionati ai rischi.
1. le indicazioni dettagliate relative agli aeromobili stazionati; 2. le annotazioni concernenti i controlli e i relativi risultati.
Gli uffici doganali competenti per i singoli aerodromi possono gestire un sistema 1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del rispettivo ufficio doganale e del relativo posto guardie di confine hanno accesso ai dati e possono trattarli. 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Servizio inquirente della direzione di circondario preposta hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 7 Autorizzazioni per il passaggio del confine fuori dei punti di passaggio autorizzati o fuori degli orari di sdoganamento
Articolo 6 dell’Accordo del 21 maggio 1970109 tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine;
Articolo 2 dell’Accordo del 13 giugno 1973110 tra la Confederazione svizzera e la
Repubblica d’Austria concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di
Articolo 2 dell’Accordo del 1° agosto 1946111 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine;
Articolo 1 della Convenzione del 2 luglio 1953112 tra la Svizzera e l’Italia per il
traffico di frontiera ed il pascolo.
LD, al rilevamento delle persone che sono state autorizzate ad attraversare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati o fuori degli orari di sdoganamento.
1. il numero di registrazione; 2. i dati personali e l’indirizzo dei titolari delle autorizzazioni; 3. il motivo del rilascio dell’autorizzazione; 4. il luogo e l’ora dei passaggi autorizzati del confine; 5. la durata di validità dell’autorizzazione; 6. le particolarità; 7. il nome della persona che ha rilasciato l’autorizzazione.
Ogni posto guardie di confine può gestire un sistema d’informazione. Laddove è opportuno, il sistema viene gestito dagli uffici di servizio preposti.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del posto guardie di confine 2. Se il sistema d’informazione è gestito dall’ufficio di servizio preposto, le collaboratrici e i collaboratori competenti dell’ufficio gerarchicamente inferiore hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo e possono trattarli.
Allegato C 8 Elenco delle masserizie di immigranti
Articolo 14 cifra 8 LD.
alla sorveglianza delle masserizie. 1. le generalità e l’indirizzo della persona che si trasferisce; 2. il numero della quietanza; 3. l’impegno di tenere i veicoli; 4. le indicazioni contenute nell’incarto concernente le masserizie.
Allegato C 9 Punti franchi doganali; elenco dei locatari di cabine
Articolo 42 segg. LD.
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso2 lettere a e c LD, a fornire una visione d’insieme dei locatari di cabine e a controllare il traffico delle persone nei punti franchi doganali. 1. i dati personali e l’indirizzo dei locatari di cabine; 2. i dati personali e l’indirizzo dei detentori di magazzini; 3. le condizioni imposte dall’AFD ai locatari di cabine; 4. il numero di cabine o quello di magazzini.
Ogni ufficio doganale con annesso un punto franco doganale può gestire un sistema Allegato C 10 Visite personali e revisioni di veicoli
Articolo 36 LD.
al rilevamento delle visite personali e delle revisioni integrali dei veicoli effettuate presso un posto guardie di confine. 1. la data e l’ora del controllo nonché la direzione del viaggio; 2. le generalità e gli indirizzi di persone fisiche; 3. le indicazioni concernenti il veicolo; 4. il risultato della visita/revisione; 5. il nome(i) della(e) persona(e) controllata(e).
Ogni posto guardie di confine può gestire un sistema d’informazione.
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del posto guardie di confine 3. Le collaboratrici e i collaboratori dei comandi guardie di confine hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 11 Protezione delle specie Articoli59 e 60 LD in concomitanza con gli articoli3, 17 e 18 dell’ordinanza del 19 agosto 1981113 sulla conservazione delle specie. Il sistema d’informazione serve al controllo delle pratiche in sospeso e dei depositi nonché alla stesura dell’elenco dei beni protetti consegnati all’Ufficio federale di veterinaria.
1. le generalità e l’indirizzo della persona che importa le merci; 2. il genere e la quantità dei beni protetti sequestrati.
Gli uffici doganali di Zurigo-Aeroporto, Ginevra-Aeroporto e Basilea-Mulhouse- Aeroporto possono gestire un sistema d’informazione.
1. Le collaboratrici e i collaboratori competenti del rispettivo ufficio doganale 2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Servizio inquirente della direzione di circondario preposta hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.
Allegato C 12 Elenco degli indirizzi TTPCP
Articolo 5 della legge del 19 dicembre 1997114 sul traffico pesante.
alla gestione delle persone di contatto e delle ditte in relazione alla TTPCP.
1. i dati concernenti il personale nonché l’indirizzo della ditta; 2. le generalità e l’indirizzo della persona di contatto.
2. Le collaboratrici e i collaboratori competenti della sezione Servizio inquirente della direzione di circondario preposta hanno accesso ai dati nella procedura di richiamo.