RU 2003 1887
Ordinanza
che istituisce misure economiche nei confronti
della Repubblica dell’Iraq
Modifica del 28 maggio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nel confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:
Art. 1 Beni d’armamento
Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatte salve le Potenze occupanti.
Il capoverso1 si applica in quanto non siano applicabili le legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 1a Beni culturali
Sono vietati l’importazione, il transito e l’esportazione come pure la vendita, la distribuzione, l’attività di mediazione, l’acquisto e qualsiasi altra forma di trasferimento di beni culturali iracheni rubati nella Repubblica dell’Iraq, sottratti ai loro proprietari contro la loro volontà o esportati illegalmente dalla Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
L’esportazione illegale di un bene culturale iracheno è presunta allorché sia provato che esso si trovava nella Repubblica dell’Iraq dopo il 2 agosto 1990.
Art. 2 Blocco di averi
Sono bloccati gli averi:
di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sotto il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Il blocco non riguarda gli averi delle rappresentanze irachene in Svizzera;
di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Governo iracheno e dei loro famigliari diretti;
c. di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o secondo le istruzioni delle suddette persone.
Le persone fisiche o giuridiche oggetto delle misure menzionate nel capoverso 1 figurano nell’allegato. Il Dipartimento federale dell’economia allestisce l’allegato in base ai dati delle Nazioni Unite.
Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, può autorizzare eccezionalmente prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.
Art. 2a rubrica e cpv.1 e 3
Dichiarazioni obbligatorie
Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco.
Le persone e le istituzioni in possesso di beni culturali secondo l’articolo 1a devono dichiararli senza indugio all’Ufficio federale della cultura.
Art. 3 Prestazioni di garanzia
È vietato soddisfare prestazioni di garanzia nei confronti delle persone menzionate qui di seguito, se riconducibili a un contratto o a un affare la cui esecuzione è stata pregiudicata direttamente o indirettamente da misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni ad essa correlate:
il precedente Governo iracheno;
persone fisiche o giuridiche nella Repubblica dell’Iraq;
persone fisiche o giuridiche che agiscono direttamente o indirettamente per conto o a favore di una delle persone menzionate nelle lettere a e b.
Art. 4
Abrogato
Art. 4a Immunità
Non possono essere sequestrati o pignorati:
il petrolio e i prodotti petroliferi esportati dall’Iraq, finché sono di proprietà irachena;
le polizze di carico e altri documenti come pure i pagamenti in relazione a esportazioni secondo la lettera a;
c. il ricavato della vendita di petrolio e di prodotti petroliferi secondo la lettera a.
Art. 4c cpv.3
Il controllo delle misure in materia di beni culturali spetta all’Ufficio federale della cultura.
Art. 5 cpv.1
Chiunque viola gli articoli1, 1a,2 o 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
Art. 6
Abrogato
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.
III
L’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia dell’8 agosto 19904 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è abrogata.
IV
Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore il 25 giugno 20035.
L’entrata in vigore dell’articolo2 capoverso2 e della cifra II (Allegato) sarà determinata più tardi.
28 maggio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Data dell’entrata in vigore per decisione presidenziale del 23 giugno 2003.
Allegato
(art.2 cpv. 2) Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle misure previste nell’articolo2