RU 2003 1998
Ordinanza
sui pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 2 luglio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:
Art. 73 cpv. 10
In deroga all’articolo 45 capoverso 2 lettera c (zone di montagna III e IV), nel 2003 il primo sfalcio non può essere effettuato prima del 5 luglio.
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2003.
2 luglio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |