RU 2003 238
Ordinanza
sull’abrogazione di ordinanze in relazione con l’entrata
in vigore della legge federale concernente l’adeguamento
di disposizioni organizzative del diritto federale
del 15 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico Le seguenti ordinanze sono abrogate con effetto dal 1° febbraio 2003: a. l’ordinanza del 16 maggio 19901 relativa all’impiego di manodopera estera per il ripristino della foresta in seguito ai danni causati dal maltempo nel 1990; b. l’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia pubblica del 15 gennaio 19462 che autorizza il vicedirettore, le sezioni e il segretariato della direzione dell’Ufficio federale dell’industria delle arti e mestieri e del lavoro a sbrigare da sè certi affari.
15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |