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Ordinanza su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

AS 2003 269 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 15 gen 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-269/it/ordinanza-su-la-caccia-e-la-protezione-dei-mammiferi-e-degli-uccelli-selvatici

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01)

RU 2003 269

Ordinanza
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 15 gennaio 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 5

L’Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.

Art. 21 cpv. 3

Abrogato

Footnotes

  1. [1] RS 922.01

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.

15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz