RU 2003 269
Ordinanza
su la caccia e la protezione dei mammiferi
e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del 15 gennaio 2003
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 5
L’Ufficio federale può ordinare misure contro castori, lontre e aquile che causano danni rilevanti.
Art. 21 cpv. 3
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |