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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli

AS 2003 3373 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 3 set 2003

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2003-3373/it/ordinanza-sull-ammissione-alla-circolazione-di-persone-e-veicoli

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51)

RU 2003 3373

Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 3 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 126 capoverso 4 e 127 capoverso 3, la denominazione «Controllo federale DDPS dei veicoli» è sostituita da «Controllo federale dei veicoli».

Art. 75 cpv. 5

L’USTRA, d’intesa con i Cantoni, l’autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.

Art. 120 cpv.1

Se un veicolo o un rimorchio sono immatricolati in un altro Cantone, l’autorità d’immatricolazione invia la licenza di circolazione annullata e la conferma del ritiro e della distruzione delle targhe all’autorità del precedente Cantone di stanza che le ha rilasciate.

Art. 121

Abrogato

Footnotes

  1. [1] RS 741.51

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz