RU 2003 343
Ordinanza
concernente l’assicurazione della qualità
nella produzione lattiera
Modifica del 20 dicembre 2002
Il Dipartimento federale dell’economia
ordina:
I
L’ordinanza del 13 aprile 19991 concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera viene modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFE concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera
Art. 4 cpv. 2
I bollettini di consegna per i fanghi di depurazione vanno conservati per tre anni.
Art. 13 Registrazione dei risultati dei controlli
I risultati dei controlli giusta l’articolo 12 vanno annotati per scritto e conservati per tre anni.
Art. 15 cpv. 2
Le iscrizioni vanno conservate per tre anni.
Art. 20 cpv. 8
Per la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzate unicamente le sostanze autorizzate dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.
Art. 21 Principio
Gli impianti di mungitura e le attrezzature per il latte vanno puliti, disinfettati e mantenuti in modo da non compromettere la qualità del latte.
Art. 25 cpv. 4
Per gli impianti di mungitura in stalle a stabulazione fissa e le sale di mungitura dotate di un impianto per la pulizia completamente automatico o con dosaggio automatico del detergente, il tempo di pulizia, la temperatura all’inizio e alla fina dell’operazione e la quantità di detergente usato devono essere controllati regolarmente nonché registrati almeno una volta al mese. Le iscrizioni vanno conservate per almeno tre anni.
Art. 31 cpv.1 e 2
Durante o immediatamente dopo la mungitura, il latte va filtrato attraverso un apparecchio di filtrazione idoneo per le derrate alimentari e attraverso un filtro ovattato o di stoffa non tessuta. Sono autorizzati soltanto filtri monouso da sostituire prima di ogni mungitura.
Qualora venissero utilizzati altri tipi di filtro idonei per le derrate alimentari, il produttore deve esigere dal fabbricante o dal fornitore la prova che hanno la stessa efficacia filtrante. L’utilizzazione di filtri che influiscono sul numero di cellule è proibita.
Art. 32 cpv. 2 periodo introduttivo, lett. b e c
Deroghe sono ammesse unicamente alle condizioni seguenti:
se il latte viene utilizzato per la fabbricazione di latte di consumo o di prodotti a base di latte pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, la prima mungitura può essere immagazzinata per 48 ore al massimo prima del trasporto verso l’azienda di trasformazione;
se il latte è destinato alla trasformazione in prodotti a base di latte crudo o termizzato, la durata di immagazzinamento deve essere conforme alle istruzioni del capo dell’azienda di trasformazione.
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
Art. N. 4 .2
4.2 Oneri generali – Solo l’azienda che trasforma il latte dell’azienda di produzione può ritirare il siero non pastorizzato o gli altri sottoprodotti liquidi del latte non pastorizzati. – I recipienti per il trasporto del latte possono essere utilizzati per il ritiro ma non per l’immagazzinamento di siero e di altri sottoprodotti liquidi del latte. Subito dopo il trasporto vanno puliti e disinfettati.
– I recipienti per l’immagazzinamento e il trasporto dopo lo svuotamento devono essere puliti e disinfettati almeno una volta alla settimana. – È proibito alimentare gli animali mediante abbeveratoi automatici. – Gli abbeveratoi devono essere svuotati completamente ogni giorno, puliti con acqua e disinfettati almeno una volta alla settimana. – Il luogo in cui si somministrano il siero o altri sottoprodotti liquidi del latte deve essere mantenuto pulito.
Art. N. 4 .3
4.3 Oneri speciali concernenti la somministrazione di siero non conservato o di altri sottoprodotti liquidi del latte non conservati Il siero e gli altri sottoprodotti liquidi del latte ritirati la sera del giorno precedente o il mattino, devono essere somministrati al più tardi entro mezzogiorno (presso le aziende di estivazione: entro il giorno stesso).
L’allegato 3 è modificato come segue: Concerne solamente il testo francese
III
La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2003.
20 dicembre 2002 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin